Decreto — n. 23883/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17050/2023 R.G. proposto da : BERRUTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in GENOVA GALLERIA MAZZINI 7/6, presso lo studio dell’avvocato FERRARA LAMBERTO (FRRLBR64L13D969S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BERRUTI ANTONIO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA B. BOSCO 31/4, presso lo studio dell’avvocato CASTAGNOLA MARCO (CSTMRC84D06D969Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.843/2023 depositata il 10/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23883/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BERRUTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in GENOVA GALLERIA MAZZINI 7/6, presso lo studio dell’avvocato FERRARA LAMBERTO (FRRLBR64L13D969S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BERRUTI ANTONIO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA B. BOSCO 31/4, presso lo studio dell’avvocato CASTAGNOLA MARCO (CSTMRC84D06D969Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.843/2023 depositata il 10/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17050/2023 R.G. proposto da : BERRUTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in GENOVA GALLERIA MAZZINI 7/6, presso lo studio dell’avvocato FERRARA LAMBERTO (FRRLBR64L13D969S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BERRUTI ANTONIO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA B. BOSCO 31/4, presso lo studio dell’avvocato CASTAGNOLA MARCO (CSTMRC84D06D969Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.843/2023 depositata il 10/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che –previa compensazione per la metà - liquida in Euro 1 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 04/08/2024. Il