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Ordinanza — n. 23809/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23809/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23809/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15671/2021 R.G. proposto da : A.C. SOLUZIONI S . R . L . , elettivamente domiciliat a in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO, 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI (CF: BTTMRA54L02H501V), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MANNO (MNNLSN74C01F443I) - R icorrente - Contro ZURICH INSURANCE COMPANY LTD, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI (CF: RNCLSU64T60L117I),che la rappresenta e difende - C ontroricorrente - nonchécontro CORSI PAOLO - I ntimato - avverso la sentenzadel T ribunale di R oma n. 16845/2020 pubblicata il26/11/2020.

Regesto Legislator

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art. 112 cod. proc. civ, art. 113 cod. proc. civ, art. 1342 cod. civ, art. 339 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 23809/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la predetta pronuncia A . C . S oluzioni s.r.l. interpose gravame dinnanzi al Tribunale di Roma, evidenziando la erronea valutazione del Giudice di pace in ordine alla domanda svolta e la violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., mentre la Zuritel s.p.a., costituendosi in giudizio, eccepì , in via preliminare , l’inammissibilità dell’appello, perché relativo a controversia di valore non eccedente euro 1.100,00, e per carenza di interesse, stante l’accoglimento della domanda subordinata; nel merito ribadì le difese già svolte in primo grado.

Parole chiave

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materia di assicurazione contro gli infortuni spese del veicolo a motore contenzioso dell'assicurazione invalidità azione diretta contro l'assicuratore sottoassicurazione diritto alle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod. proc. civ
Evidenzia , altresì, di avere proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace per violazione delle norme sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), oltre che dei principi informatori e regolatori della materia (artt.
art. 113 cod. proc. civ
Sostiene, inoltre,che l’art. 113 cod. proc. civ., pur prevedendo una pronuncia secondo equità nelle cause il cuivalore non eccede millecento euro, fa salve quelle derivanti da rapporti giuridici che abbiano quale fonte contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art.
art. 1342 cod. civ
civ., pur prevedendo una pronuncia secondo equità nelle cause il cuivalore non eccede millecento euro, fa salve quelle derivanti da rapporti giuridici che abbiano quale fonte contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ.
art. 339 cod. proc. civ
(per avere il Giudice di pace erroneamente deciso su un oggetto diverso da quello originariamente dedotto in giudizio), che è norma sul procedimento richiamata dall’art. 339 cod. proc. civ.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15671/2021 R.G. proposto da : A.C. SOLUZIONI S . R . L . , elettivamente domiciliat a in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO, 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI (CF: BTTMRA54L02H501V), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MANNO (MNNLSN74C01F443I) - R icorrente - Contro ZURICH INSURANCE COMPANY LTD, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI (CF: RNCLSU64T60L117I),che la rappresenta e difende - C ontroricorrente - nonchécontro CORSI PAOLO - I ntimato - avverso la sentenzadel T ribunale di R oma n. 16845/2020 pubblicata il26/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. F ATTI DI CAUSA 1. La società A . C . Soluzioni s.r.l. , qual ificandosi cessionaria del credito spettante a Paolo Corsi in relazione al sinistro stradaleoccorsogli il 21 settembre 2007, convenne dinnanzi al Giudice di pace di Roma la Zuritel s.p.a. ed il Corsi al fine di: (i) sentire accertare la responsabilità del sinistro in capo a Ion Lazar, conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, e l ’ obbligo della Zuritel s.p.a. , quale debitrice ceduta, di corrispondere ad A.C.

Soluzioni s.r.l. l ’ importo di euro 540,00; (ii) accertare la validità della cessione di credito intervenuta tra il danneggiato Paolo Corsi e la A.C. Soluzioni s.r.l., e per l’effetto condannare la Zuritel s.p.a. a pagare la somma di euro 540,00 nonché l’ulteriore somma di euro 150,00 per spese stragiudiziali sostenute dall’attrice e euro 25,00 per spese di acquisizione della documentazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione; (iii) in via alternativa, per l’ipotesi di rigetto della domanda principale, chiese condannarsi Paolo Corsi a corrispondere alla attrice la somma di euro 540,00, quale corri spettivo delle prestazioni fruite dallo stesso per noleggio auto , nonché alla refusione delle suddette spese stragiudiziali e di acquisizione documentazione,oltre interessi e rivalutazione.

2. Costituendosi in giudizio, il Corsi dedusse di essere stato risarcito da Zuritel s.p.a. in ordine al danno patito in occasione del sinistro con la corresponsione della somma di euro 1.700,00,oltre ad euro 850,00 per spese legali,e di aver ceduto alla società A.C . S oluzioni s.r.l. unicamente il credito derivante dalle spese sostenute per il noleggio di auto sostitutiva nella misura pari ad euro 540,00. Aderì pertanto alle domande di parte attrice nei confronti di Zuritel s.p.a., chiedendo la condanna di quest’ultima a risarcire il danno patito mediante corresponsione della somma dovuta all’attrice cessionaria.

3. Costituendosi in giudizio, Zuritel s.p.a. eccepì la carenza di legittimazione attiva della A.C. Soluzioni s.r.l. e l ’ improcedibilità della domanda ex art. 145 cod. ass. per non avere il danneggiato consentito la stima dei danni; nel merito contestò non la dinamica del sinistro,ma l’an ed il quantum dei danni lamentati.

4. Con sentenza n. 782/ 20 13 il Giudice di p ace di Roma rigettò la domanda di A.C. Soluzioni s.r.l. nei confronti di Zuritel s.p.a. e, in accoglimento della domanda subordinata di A.C. Soluzioni nei confronti di Corsi Paolo, condannò quest’ultimo al pagamento della somma di euro 540,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

5. Avverso la predetta pronuncia A . C . S oluzioni s.r.l. interpose gravame dinnanzi al Tribunale di Roma, evidenziando la erronea valutazione del Giudice di pace in ordine alla domanda svolta e la violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., mentre la Zuritel s.p.a., costituendosi in giudizio, eccepì , in via preliminare , l’inammissibilità dell’appello, perché relativo a controversia di valore non eccedente euro 1.100,00, e per carenza di interesse, stante l’accoglimento della domanda subordinata; nel merito ribadì le difese già svolte in primo grado.

6. Si costituì Paolo Corsi con motivi di appello sovrapponibili a quelli dell’appello principale.

7. In esito al disposto rinnovo della notifica nei confronti di Consorzio Cooperative Organizzate Eco 2000 soc. coop. a r.l. - proprietario dell’autocarro Fiat Iveco, coinvolto nel sinistro- non perfezion atasi in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese e della necessità di indirizzare le notifiche a tutti i soci, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16845/2020, accogliendo l’eccezione sollevata da Zuritel s.p.a., (i) ha dichiarato inammissibile l’appello; (ii) ha condannato A.C.Soluzioni s.r.l. alla refusione delle spese del grado.

8. Avverso la predetta sentenza la società A . C . S oluzioni s.r.l. propone ricorso per cassazione,affidato a due motivi, cui Zurich Insurance Company LTD resiste con controricorso. Paolo Corsi non ha svolto attività difensiva in questa sede.

9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

10. Parte controricorrente ha depositato memoria. R AGIONIDELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339, III comma, e 113, II comma, c.p.c. (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.)”deducendo che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., le sentenze del Giudice di pace pronunziate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

Sostiene, inoltre,che l’art. 113 cod. proc. civ., pur prevedendo una pronuncia secondo equità nelle cause il cuivalore non eccede millecento euro, fa salve quelle derivanti da rapporti giuridici che abbiano quale fonte contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ. Evidenzia , altresì, di avere proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace per violazione delle norme sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), oltre che dei principi informatori e regolatori della materia (artt. 1260 e 1264 cod. civ.), così che l’appello doveva ritenersiammissibile.

2. Il motivo è fondato. Il giudice d’appello, nel dichiarare inammissibile il gravame, non ha valutato che A.C. Soluzioni s.r.l. aveva denunciato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (per avere il Giudice di pace erroneamente deciso su un oggetto diverso da quello originariamente dedotto in giudizio), che è norma sul procedimento richiamata dall’art. 339 cod. proc. civ. e, quindi, la decisione impugnata, sul punto, non ha fatto buon governo delle disposizioni normative evocate.

3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, primo co mma , nn. 3 e 4 , c od. proc. civ. , “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 102 e 331, c.p. c. (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.)”, lamentando che, come risulta dalla sentenza gravata, la pronuncia del Tribunale è stata emessa senza l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci del Consorzio Cooperative Organizzate Eco 2000 Coop a r.l. 4.Anche il secondo motivo è fondato. Osserva il Collegio come, nel caso di specie, trovi applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta(così, di recente, Cass., sez.

III, ord. 16/02/2023, n. 4994; conformi Cass., sez. 6-3, 06/12/2021, n. 38458; Cass., sez. 6-3, 28/09/2021, n. 26232; Cass., sez. III, 08/04/2020, n. 7755; Cass., sez. III, sent. 13/09/2018, n. 22271; Cass., sez. 6-3, 20/09/2017, n. 21896; Cass., sez. III, 10/06/2015, n. 12089); con la conseguen za che l’ omessa integrazione del contraddittorio , rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.

5. Non essendo stato, nella specie, integrato il contraddittorio ni confronti dei soci del Consorzio Cooperative Organizzate Eco 2000 Coop a.r.l., deve essere pronunciata la nullità della sentenza impugnata, con conseguente rinvio al Giudice di primo grado, cui è altresì rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pacedi Roma, in persona di diverso magistrato , anche per la liq