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Decreto — n. 23756/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23756/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23756/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18234/2023 R.G. proposto da : SCAPPATURA LORENZA CATERINA, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA CAPRERA N. 26 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NERI GIUSEPPE (NREGPP64D14H224Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VALENSISE AMELIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO DA VERONA N°130, presso lo studio dell’avvocato ZOCCALI MANUELA MARIA (ZCCMLM68A50G288W) rappresentato e difeso dall'avvocato CARDONE LUIGI (CRDLGU41H01G288K) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n.586/2023depositata il 18/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23756/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SCAPPATURA LORENZA CATERINA, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA CAPRERA N. 26 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NERI GIUSEPPE (NREGPP64D14H224Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VALENSISE AMELIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO DA VERONA N°130, presso lo studio dell’avvocato ZOCCALI MANUELA MARIA (ZCCMLM68A50G288W) rappresentato e difeso dall'avvocato CARDONE LUIGI (CRDLGU41H01G288K) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n.586/2023depositata il 18/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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controversie patrimoniali compensazione nel fallimento spese legali riduzione delle spese giudiziarie concordato nel fallimento principio della copertura dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18234/2023 R.G. proposto da : SCAPPATURA LORENZA CATERINA, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA CAPRERA N. 26 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NERI GIUSEPPE (NREGPP64D14H224Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VALENSISE AMELIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO DA VERONA N°130, presso lo studio dell’avvocato ZOCCALI MANUELA MARIA (ZCCMLM68A50G288W) rappresentato e difeso dall'avvocato CARDONE LUIGI (CRDLGU41H01G288K) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n.586/2023depositata il 18/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida –previa compensazione della metà - in Euro 1 . 8 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 25/08/2