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Decreto — n. 23752/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23752/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23752/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16113/2023 R.G. proposto da : SAN GIOVANNI SS, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO N. 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI (PLLGLG67T12H501S) che lo rappresenta e difende contro AZIENDA AGRICOLA LA FONTACCIA SS AGRICOLA, elettivamente domiciliato in GROSSETO VIA SCRIVIA, 10, presso lo studio dell’avvocato GULINA FRANCESCO (GLNFNC69C28I726J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GORI MARCELLA, elettivamente domiciliato in GROSSETO GR VIA SCRIVIA, 10, presso lo studio dell’avvocato GULINA GIOVANNI (GLNGNN70T19I726Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1106/2023 depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23752/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SAN GIOVANNI SS, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO N. 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI (PLLGLG67T12H501S) che lo rappresenta e difende contro AZIENDA AGRICOLA LA FONTACCIA SS AGRICOLA, elettivamente domiciliato in GROSSETO VIA SCRIVIA, 10, presso lo studio dell’avvocato GULINA FRANCESCO (GLNFNC69C28I726J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GORI MARCELLA, elettivamente domiciliato in GROSSETO GR VIA SCRIVIA, 10, presso lo studio dell’avvocato GULINA GIOVANNI (GLNGNN70T19I726Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1106/2023 depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato prestazione parziale riduzione della mercede d'avvocato onorari legali compenso legato al risultato soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16113/2023 R.G. proposto da : SAN GIOVANNI SS, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO N. 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI (PLLGLG67T12H501S) che lo rappresenta e difende contro AZIENDA AGRICOLA LA FONTACCIA SS AGRICOLA, elettivamente domiciliato in GROSSETO VIA SCRIVIA, 10, presso lo studio dell’avvocato GULINA FRANCESCO (GLNFNC69C28I726J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GORI MARCELLA, elettivamente domiciliato in GROSSETO GR VIA SCRIVIA, 10, presso lo studio dell’avvocato GULINA GIOVANNI (GLNGNN70T19I726Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1106/2023 depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà del complessivo ammontare, in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida –previa compensazione della metà - a favore di ognuna in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma