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Decreto — n. 23728/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23728/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23728/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23728/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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correzione di errore materiale condono delle spese procedurali restituzione del termine scaduto errore nella commisurazione della pena spese di ripristino spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1030/2023 depositata il 09/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18527/2023 R.G. proposto da : ARDIGO' LEONARDO, BILLI MARIA CRISTINA, FONTANA VINCENZO ANTONIO, CAMMARATA ANTONINO, GERACE GABRIELLA MARIA, LUGANI PIERO, ITALIANO FRANCA, BONACCORSI LUCIA ELVIRA, MERLO CLAUDIO, MAGGI MICHELE, PRATESI FILIPPO, MURIANA GIOVANNI, SPINELLI SALVATORE GIUSEPPE, SCINICARIELLO FRANCO, VENTURINI GIOVAMBATTISTA, TORRE RAFFAELE, REZZADORE MICHELA, VANNI ANGELA, VIDI FABIO, SPAZIANI GIACOMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1030/2023 depositata il 09/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore delle Amministrazioni controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Rom