Cassation appeal dismissed due to appellant's formal withdrawal of the legal action against the pension institute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Enrico Fantuzzi, represented by his lawyer, submitted a special power of attorney authorizing the withdrawal, which the respondent, Istituto di Previdenza e Assistenza Dipendenti Roma Capitale, accepted. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without any disposition regarding litigation costs or the doubling of the unified contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 391-bis cod. proc. civ.: When a party withdraws an appeal, the proceedings are extinguished and no costs are assigned, while the doubling of the unified contribution is excluded as it applies only to rejected or inadmissible appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16132/2022 R.G. proposto da : FANTAUZZI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI (CF: SNDPRI54C10H501D) che lo rappresenta e difende - R icorrente - Contro ISTITUTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DIPENDENTI ROMA CAPITALE (IPA), elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL POPOLO 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCOLONGOBUCCO (CF: LNGFNC79H14A662I), che lo rappresenta e difende - C ontroricorrente - avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2379/2022 pubblicata in data08/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. Rilevato che 1. E nrico Fantuzzi h a pro posto ricorso, sulla base di quattro motivi, nei confronti dell’Istituto di Previdenza e Assistenza Dipendenti Roma Capitale, per la cassazione della sentenza n. 2379/2022 emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata in data 08/04/2022; dalla Corte d’appello di Roma, depositata in data 08/04/2022; il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale in data 24 giugno 2024;
3. il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di mandato speciale;
4. l ’Istituto di Previdenza ed A ssistenza ha depositato memoria con la quale dichiara di aderire alla rinuncia; Considerato che 5. a lla luce dell e predett e rinunc e , va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.
6. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, ai sensi del quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
7. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma, nella camera di cons