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Ordinanza Interlocutoria — n. 23637/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 23637/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23637/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l’accertamento del carattere simulato del contratto di comodato con il quale la Senatore aveva acquisito la temporanea disponibilità dell’immobile poi concesso in locazione alla Nocerino Calcestruzzi s.r.l.; la dichiarazione della nullità del termine annuale apposto al contratto di locazione;

Regesto Legislator

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art. 375 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 23637/2024 — snciv · Corte di Cassazione: l’accertamento del carattere simulato del contratto di comodato con il quale la Senatore aveva acquisito la temporanea disponibilità dell’immobile poi concesso in locazione alla Nocerino Calcestruzzi s.r.l.; la dichiarazione della nullità del termine annuale apposto al contratto di locazione;

Parole chiave

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priorità di rialloggiamento spese di trasloco infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori diritti del locatore comodato violazione dell'obbligo di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 375 c.p
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21727/2022 proposto da: NOCERINA CALCESTRUZZI S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresenta e difesa dall’avv. GIUSEPPE PAGNOTTA (g.pagnotta@avvocatinocera-pec.it); -ricorrente - contro ENRICHETTA SENATORE, rappresentata e difesa dall’avv. PASQUALE PONTARELLI(avv.pontarelli@legalmail.it); -controricorrente - e IMMOBILIAREANGELA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; -intimata - Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 21727/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri avverso la sentenza n. 639/2022 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO,depositata l’8/07/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 8/07/2022, la Corte d’appello di Salerno, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, ha dichiarato la cessazione del contratto di locazionead uso diverso da quello di abitazione concluso tra Enrichetta Senatore (quale locatrice) e la Nocerino Calcestruzzi s.r.l. (quale conduttrice), e ha condannato quest’ultima al rilascio dell’immobile concesso in locazione, rigettando, infine, tutte le restanti domande propostedalla società conduttrice per:

1) l’accertamento del carattere simulato del contratto di comodato con il quale la Senatore aveva acquisito la temporanea disponibilità dell’immobile poi concesso in locazione alla Nocerino Calcestruzzi s.r.l.;

2) la dichiarazione della nullità del termine annuale apposto al contratto di locazione;

3) la condannadella locatrice al rimborso delle spese sostenute dalla società conduttriceper l’esecuzione di lavori sull’immobile locato; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome, secondo quanto desumibile dagli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio e dalla volontà delle parti consacratanel contratto di locazione dalle stesse concluso, la Senatore e la Nocerino Calcestruzzi s.r.l. avessero validamente concluso un contrattodi locazione ad uso diverso da quello di abitazione di indole transitoria (ossia, soggetto a un termine annuale), essendo le parti necessariamentelegate alla durata (a sua volta annuale) del contratto di comodato con il quale la Senatore aveva acquisito la disponibilità dell’immobile, e ha rilevato come fosse rimasto del tutto priva di Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 21727/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri dimostrazione la circostanza, denunciata dalla Nocerino Calcestruzzi s.r.l.,secondo cui la Senatore avrebbe assunto in comodato in modo meramentesimulato l’immobile de quo , evidenziando, infine, come la societàconduttrice non avesse diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute ai fini dell’esecuzione di lavori all’interno dell’immobile locato, avendone la stessa conduttrice preventivamente rinunciato, accettandol’immobile nello stato di fatto in cui si trovava al momento della conclusione del contratto ed avendo comunque esonerato la locatriceda alcun obbligo al riguardo, peraltro in ogni caso subordinato all’eventualeconsenso della stessa locatrice, nella specie mai richiesto; avverso la sentenza d’appello, la Nocerino Calcestruzzi s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;

EnrichettaSenatore resiste con controricorso; laImmobiliare Angela s.r.l. in liquidazione (già chiamata in giudizio quale dante causa del comodato con il quale la Senatore aveva acquisito la disponibilità dell’immobile poi concesso in locazione alla NocerinoCalcestruzzi s.r.l.), non ha svolto difese in questa sede; lasocietà ricorrente ha depositato memoria; considerato,preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalleparti attraverso i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata,nonché attraverso i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotatedi particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermentoai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione; che,pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinviodella causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione inpubblica udienza;

P.Q.M.

Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 21727/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa