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Ordinanza — n. 23631/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23631/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23631/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7604/2022R.G. proposto da COMUNE DI BIVONA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Cinzia Lazzara –ricorrente – contro RAGUSA VINCENZO, rappresentato e difeso dall’Avv.Ivan Trupia –controricorrente – avverso l a sentenza n. 47 / 20 2 2 del TRIBUNALE DI AGRIGENTO , depositata il giorno 14gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 maggio 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che in forza di decreto ingiuntivo (recante condanna solidale di Alfonsa e Salvatore Iacono al pagamento di somme) e della sentenza di rigetto della relativa opposizione proposta dagli ingiunti, Vincenzo Ragusa intraprese innanzi il Tribunale di Agrigento espropriazione ai sensi degli OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 7604/2022 Cons. est.

Regesto Legislator

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art. 132 cod. proc. civ, art. 118 disp. att. cod. proc. civ, art. 111 Cost, art. 617 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 23631/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato in diritto a suffragio del ricorso, parte impugnante prospetta la nullità della sentenza gravata: -) per violazione degli artt. 112, 132 e 161 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di opposizione relativo alla sussistenza dei presupposti per l’emissione dell’assegnazione, irrilevanti essendo le considerazioni svolte dal giudice territoriale sulla necessità del caso fortuito o della forza maggiore (primo motivo); -) perviolazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per motivazione apparente, dacché costituita da una mera elencazione di princìpi di diritto astrattied avulsi dall’esame dei fatti controversi (secondo motivo); r.g. n. 7604/2022 Cons. est.

Parole chiave

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credito in esecuzione credito contestato quietanza di saldo debito opposizione al precetto esecutivo deposito del debito debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

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art. 132 cod. proc. civ
civ., per omessa pronuncia sul motivo di opposizione relativo alla sussistenza dei presupposti per l’emissione dell’assegnazione, irrilevanti essendo le considerazioni svolte dal giudice territoriale sulla necessità del caso fortuito o della forza maggiore (primo motivo); -) perviolazione dell’art. 132 cod.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., per motivazione apparente, dacché costituita da una mera elencazione di princìpi di diritto astrattied avulsi dall’esame dei fatti controversi (secondo motivo); r.g.
art. 617 cod. proc. civ
11864) e fermo restando che il terzo pignorato che non abbia reso la dichiarazione di quantità è abilitato a proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7604/2022R.G. proposto da COMUNE DI BIVONA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Cinzia Lazzara –ricorrente – contro RAGUSA VINCENZO, rappresentato e difeso dall’Avv.Ivan Trupia –controricorrente – avverso l a sentenza n. 47 / 20 2 2 del TRIBUNALE DI AGRIGENTO , depositata il giorno 14gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 maggio 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che in forza di decreto ingiuntivo (recante condanna solidale di Alfonsa e Salvatore Iacono al pagamento di somme) e della sentenza di rigetto della relativa opposizione proposta dagli ingiunti, Vincenzo Ragusa intraprese innanzi il Tribunale di Agrigento espropriazione ai sensi degli OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 7604/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi artt. 543 e seguenti del codice di rito in danno di Salvatore Iacono e presso il terzo Comune di Bivona; non resa la dichiarazione di quantità dal terzo pignorato in relazione a due udienze consecutive, il giudice dell’esecuzione emise ordinanza di assegnazione del credito staggito in favore del procedente; avverso detta ordinanza il Comune di Bivona dispiegò opposizione agli atti esecutivi, assumendo, in sintesi, l’inesistenza dei presupposti per l’assegnazione pergenericità della indicazione del credito staggito e l’insussistenza di debito del Comune verso Iacono; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione, per non avere il terzo pignorato opponente dato prova di non aver tempestivamente conosciuto l’ordinanza di assegnazione «per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore»; ricorre per cassazione il Comune di Bivona, per due motivi; resiste, con controricorso, Vincenzo Ragusa; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato in diritto a suffragio del ricorso, parte impugnante prospetta la nullità della sentenza gravata: -) per violazione degli artt. 112, 132 e 161 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di opposizione relativo alla sussistenza dei presupposti per l’emissione dell’assegnazione, irrilevanti essendo le considerazioni svolte dal giudice territoriale sulla necessità del caso fortuito o della forza maggiore (primo motivo); -) perviolazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per motivazione apparente, dacché costituita da una mera elencazione di princìpi di diritto astrattied avulsi dall’esame dei fatti controversi (secondo motivo); r.g. n. 7604/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi rispetto al vaglio di merito dei testé riassunti motivi assume carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; per consolidato indirizzo del giudice di nomofilachia, nelle cause di opposizione agli atti esecutivi incidentali all’espropriazione il debitore esecutato è sempre parte necessaria (ex aliis, Cass. 25/07/2022, n. 23123; Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533;

Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333; Cass.30/01/2012, n. 1316); orbene, non vi è prova che al presente giudizio -avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi avverso espropriazione presso terzi - abbia partecipato il debitore esecutato, Salvatore Iacono; nella sentenza impugnata (tanto nell’epigrafe quanto nella parte narrativa e motiva) manca qualsivoglia riferimento al coinvolgimento dell’esecutato nella controversia oppositiva; da gli atti allegati al fascicolo del presente grado, poi, non è dato riscontrare la evocazione del debitore nell’unico grado di merito del giudizio (non si rinviene infatti notificazione a quest’ultimo del ricorso in opposizione oppure anche della citazione introduttiva della fase di merito dell’opposizione); la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127;

Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); r.g. n. 7604/2022 Cons. est. Raffaele Rossi la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Agrigento, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso; il rilievo esime dalla delibazione sulle questioni poste dal ricorrente, che andranno necessariamente valutate al lume del principio secondo cui nel procedimento di espropriazione presso terzi, il meccanismo della ficta confessio opera soltanto quando l’allegazione del creditore consenta la compiuta identificazione del preteso credito del debitore esecutato nei confronti del debitor debitoris , sicché , se l’atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, si deve procedere, su istanza del creditore , all’accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art.549 cod. proc. civ. (Cass. 02/05/2024, n. 11864) e fermo restando che il terzo pignorato che non abbia reso la dichiarazione di quantità è abilitato a proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegnazione,laddove intenda far valere vizi propri della stessa, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati dall’art. 548, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass. 19/05/2022, n. 16234); al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Agrigento, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio d