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Decreto — n. 23603/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 23603/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a group and an individual, had proposed a settlement but did not formally ask the court to rule on the appeal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal proposed settlement silence forty day deadline extinction of proceedings costs allocation compensazione nel fallimento indennità di patrocinio restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
9, presso lo studio dell’avvocato NURRA ROBERTO FELICE VINCENZO MARIO (NRRRRT70M16I452L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SASSARI n.317/2022 depositata il 14/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà del complessivo ammontare, in ragione della desistenza dal giudizio;
art. 380-bis c.p
9, presso lo studio dell’avvocato NURRA ROBERTO FELICE VINCENZO MARIO (NRRRRT70M16I452L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SASSARI n.317/2022 depositata il 14/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8710/2023 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE A.S.D. ABI D'ORU,in persona del legale rappresentante Francesco PORCU, eBUCCI ANDREA, elettivamente domiciliati in ALGHERO VIA GENOVA N. 10, presso lo studio dell’avvocato CARBONI FRANCESCO (CRBFNC45M27A192K) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MURA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in SASSARI VIA ROMA N. 9, presso lo studio dell’avvocato NURRA ROBERTO FELICE VINCENZO MARIO (NRRRRT70M16I452L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SASSARI n.317/2022 depositata il 14/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà del complessivo ammontare, in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida – previa compensazione della metà - in Euro 1 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 06/