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Decreto — n. 23545/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23545/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23545/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5069/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NUCCIO FABIANA, NUCCIO FRANCESCO, NUCCIO ANNA MARIA, NUCCIO DANIELA, in proprio e nella qualità di eredi di ARMENIO TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA , Via della Giuliana 32, presso lo studio dell’avvocato Patricia Maria Cristina FISCHIONI (FSCPRC71E41H501I), rappresentat i e difes i dall'avvocato Michele D'ANCA (DNCMHL71M14G273G- micheledanca@pecavvpa.it ) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1371/2022depositata il 10/08/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 23545/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NUCCIO FABIANA, NUCCIO FRANCESCO, NUCCIO ANNA MARIA, NUCCIO DANIELA, in proprio e nella qualità di eredi di ARMENIO TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA , Via della Giuliana 32, presso lo studio dell’avvocato Patricia Maria Cristina FISCHIONI (FSCPRC71E41H501I), rappresentat i e difes i dall'avvocato Michele D'ANCA (DNCMHL71M14G273G- micheledanca@pecavvpa.it ) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1371/2022depositata il 10/08/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale spese di esecuzione adempimento dell'obbligazione continuazione dell'esecuzione esecuzione provvisoria esecuzione – Documenti da produrre

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5069/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NUCCIO FABIANA, NUCCIO FRANCESCO, NUCCIO ANNA MARIA, NUCCIO DANIELA, in proprio e nella qualità di eredi di ARMENIO TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA , Via della Giuliana 32, presso lo studio dell’avvocato Patricia Maria Cristina FISCHIONI (FSCPRC71E41H501I), rappresentat i e difes i dall'avvocato Michele D'ANCA (DNCMHL71M14G273G- micheledanca@pecavvpa.it ) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1371/2022depositata il 10/08/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.111 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7/08/2024