Cassation court allows appeal by lawyer unaware of client's death, ruling procedural stability persists until death is declared.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court allowed Fabio Collavini's cassation appeal against the dismissal of his client's claim, overturning the lower court's finding of lack of standing. Although the client had died before the first-instance judgment, the lawyer continued to represent him without notifying the death, thereby stabilizing the client's legal position. The court ruled that the lawyer's failure to declare the death did not invalidate the appeal, as the procedural relationship remained active until the event was formally documented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 300 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.; The lawyer's failure to declare the death of the represented party does not deprive the appeal of standing, as the lawyer's continued representation stabilizes the client's legal position until the death is formally declared.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16973/2022 R.G. proposto da: COLLAVINI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato CARLO CELLITTI (CLLCRL74D05H501Y) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro ALBASTAR SA, in persona del legale rappresentante p.t., MICHAEL DAVID HUGO HARRINGTON, rappresentata e difesa dall'avvocato LAURA DI POMPEO (DPMLRA69H59F205T), pec: laura.dipompeo@crema.pecavvocati.it; -controricorrente- nonché contro TUI ITALIA SRL già VIAGGI DEL TURCHESE, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO (DTTMSM63B03H501R) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICA ZANICHELLI (ZNCFRC73E61E253I) e MASSIMO PIAZZA (PZZMSM63A14G337T); -controricorrente- Avverso la SENTENZA del Tribunale di BERGAMO n. 531/2022, depositata il 01/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Il sig. Manuel Cremaschi conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Grumello del Monte, le società Tui Italia S.r.l. e Albastar S.a., chiedendo di essere risarcito del danno derivante dalle oltre dieci ore di attesa verificatesi nel corso delle fasi di rientro del viaggio organizzato da parte della Tui Italia S.r.l. e realizzato dalla Abastar S.a. Con sentenza n. 98/2020 il giudice adito rigettava la domanda, ritenendo prescritto il credito risarcitorio ai sensi dell’art. 418 cod. nav.
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 531/2022, resa pubblica in data 1°/3/2022, assumendo l’assenza di ius postulandi in capo al difensore Fabio Collavini, atteso che il Cremaschi era deceduto in data 11/10/2020, prima del deposito della sentenza di prime cure, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal suddetto Collavini, condannandoloal pagamento delle spese di lite. Il Collavini propone ora ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. Le società Tui Italia S.r.l. e Albastar S.a. r esistono con separati controricorsi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. La società Tui Italia S.r.l. ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla società Tui S.r.l. nel controricorso e ribadita nella memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio per violazione dell’art. 369 cod.proc.civ., perché ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art.369 c.p.c. , depositi il ricorso e formuli l'istanzadi trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice "a quo", la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito insieme col ricorso la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. 13/5/2021, n.12844).
Il ricorrente (cfr. pp. 12 e 13 del ricorso) si era riservato di depositare l’attestato della cancelleria circa la richiesta di trasmissione degli atti del giudizio alla cancelleria della Corte di cassazione, in base alle tempistiche del Tribunale di Bergamo. Detto attestato, recante la data dell’11 luglio 2022, risulta depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 13 luglio 2022.
2) Va altresì rigettata l’ulteriore eccezione volta a far rilevare la violazione del litisconsorzio necessario, perché l’eccipiente non ha assolto l’onere di dimostrare che Manuel Cremaschi aveva degli eredi e che questi avessero accettato l’eredità. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui colui che eccepisce la non integrità del contraddittorio è tenuto non solo a indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità (ex plurimis cfr. Cass. 18/11/2021, n.35285; Cass. 10/5/2018, n. 11318; Cass. 19/3/2013, n. 6822; Cass. 16/3/2006, n. 5880).
3) Non essendo stato detto onere soddisfatto questa Corte non è in grado di acquisire certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi sia in ordine ai presupposti della loro "vocatio in jus", poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull'eccipiente e non consente ravvisare la dedotta violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. (Cass. 18/11/2021, n.35285).
3) Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 83 cod.proc.civ. e dell’art. 182, 2° comma, cod.proc.civ. La tesi sostenuta è che il giudice a quo abbia applicato alla fattispecie per cui è causa un principio di diritto – quello enunciato da Cass. n. 1249/2010 –non conferente, perché relativo all’ipotesi in cui l’evento morte della parte rappresentata avvenga prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado; nella fase attiva del rapporto processuale nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione, dovuta alla proposizione dell’impugnazione, il difensore, invece, continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato (Cass., Sez.
Un., n. 15295/2014). Precisa che l’unico limite invalicabile per il difensore è rappresentato dall’introduzione di una nuova e diversa controversia eccedente l’ambito di quella originaria, essendogli invece consentito proporre appello (Cass., Sez. Un., n. 4909/2016). Lamenta, ancora , che il giudice a quo non abbia applica to il 2° comma dell’art. 182 cod.proc.civ., e non abbia quindi dispo sto , rilevata la morte di Manuel Cremaschi, la sanatoria del vizio rilevato, mediante l’integrazione del contraddittorio nei confronti deglieredi.
Si duole anche di essere stato condanna t o al pagamento delle spese di lite, atteso che solo nel caso di inesistenza della procura (mai conferita, falsa o rilasciata da un soggetto diverso da quello che deve essere rappresentato in giudizio) non viene a determinarsi alcun rapporto processuale e gli effetti processuali si producono solo in capo al professionista; ex adverso, nel caso di procura invalida o inefficace e, quindi, anche di procura che a seguito della morte del mandante perda effetto, le spese processuali del giudizio di appello dichiarato inammissibile non possono essere poste a carico delsuo difensore (Cass., Sez.
Un., n. 10706/2006).
2) Con il secondo motivo denunzia la violazione o fa l sa applicazione dell’art. 300 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., deducendo di avere - in difetto della comunicazione della morte delCremaschi ed avendo appresso della stessa solo con la memoria di precisazione delle conclusioni della società Albastar-la legittimazione a proseguire il processo.
4) Con il terzo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., perché il Tribunale, avendo ritenuto inesistente la procura, lo ha condannato al pagamento dele spese processuali.
5) I motivi, da esaminar si congiuntamente perché att inenti a questioni connesse, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Dopo un “pendolarismo giurisprudenziale” su uno dei temi più dibattuti a partire dagli anni ’40, con la pronuncia n. 15295 del 04/7/2014 le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) (…).
Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui all'art. 46 della legge n. 69 del 2009), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell'art. 300 c.p.c.
Ne deriva che:
a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace;
b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell'art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento .
Di conseguenza, la disciplina applicabile alle ipotesi come quella per cui è causa, in cui il procuratore della parte, munito di procura alle liti comprendente la facoltà di proporre appello, abbia proposto impugnazione, omettendo di dichiarare l’avvenuto decesso del proprio assistito, è quella dell'art. 300 cod.proc.civ.: la scelta (esteriorizzazione o meno dell'evento) è nelle mani del procuratore della parte colpita dall'evento e l'effetto che deriverà da questa scelta permarrà per tutto l'ulteriore svolgimento del rapporto processuale (…) sia nella fase attiva in corso del rapporto, sia nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, sia di riattivazione del rapporto processuale stesso a seguito e per effetto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 15295/2014).
5) Il Tribunale di Bergamo hadunque erroneamente ritenuto che l’odierno fosse privo dello ius postulandi, dichiarando inammissibile l’appello e condanna ndo il medesimo al pagamento delle spese di lite.
6) Del l’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Bergamo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvi a, anche per le spese del giudizio