Italian Supreme Court dismisses appeal due to joint withdrawal by landlord and tenant under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinct following a joint withdrawal by both the landlord and the tenant. The landlord sought cassation against a second-instance judgment confirming the termination of a lease due to serious breach, while the tenant opposed the appeal. The court ruled that because both parties formally renounced the litigation, the proceedings were terminated without further analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When both parties in a cassation appeal jointly withdraw the request, the court declares the proceedings extinct, thereby excluding any ruling on litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27927-2022proposto da: HOLDING LUXURY HOTEL S.R.L., in persona dell’amministratore unico, domiciliatapresso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat a e difes a dall’ A vvocato Mauro Adriano BARBERI; -ricorrente - contro DE ZUANI FRANCESCO, in qualità di custode giudiziario nella procedura esecutiva immobiliare R.GE 2337/18 pendente innanzi al Tribunale di Milano, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat o e difes o dall’Avvocato Giovanni ROSATI; -controricorrente - Oggetto LOCAZIONE USO DIVERSO Rinuncia al ricorso R.G.N.27927/2022 Cron.
Rep. Ud.23/04/2024 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 1249/2022 d ella Corte d’appello di Milano , pubblicata in data 29/04/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data29/04/2024 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . In fatto e in diritto -che la società Holding Luxury Hotel S.r.l. ricorre, sulla base di tremotivi, per la cassazione della sentenza n. 1249/22, del 29 aprile2022, della Corte di Appello di Milano, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 10612/22 del Tribunale di Milano –ha confermato la risoluzione, per grave inadempimento della conduttrice Holding Luxury Hotel, del contratto di locazione relativo all’immobile sito in Milano, via Benvenuto Cellini 14, con condanna della stessa a pagare l’importo di € 39.000,00, atitolo di canoni di locazione dovuti alla locatrice, società Cellini Real Estate 2010 S.r.l. in liquidazione, così accogliendo la domanda proposta (inizialmente “sub specie” di sfratto per morosità), da Francesco De Zuani, nella qualità di custode giudiziario nella procedura esecutiva immobiliare R.GE 2337/18 pendente innanzi al Tribunale di Milano; -che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 148 legge fall., in relazione all’art. 81, comma 2, cod. proc. civ.; - che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1241 cod. civ. e 56 legge fall.; -che il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 cod. civ.; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il De Zuani, nella già indicata qualità, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;-che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che n on consta la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte; -che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale ha aderito anche il De Zuani, con richiesta di integrale compensazione dei compensi e delle spese di lite; -che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ e che l’adesione ad essa della parte resistente esclude, ai sensi dell’ultimo comma dello stesso art. 391, che debba provvedersi sulle spese ; - che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti.
PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale d