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Decreto — n. 23429/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23429/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23429/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22239/2023 R.G. proposto da : LIU WU, elettivamente domiciliato in ROMANO DI LOMBARDIA (BG) VIA G. B. RUBINI N.18 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ALTAMURA DOMENICO (LTMDNC66S11A883E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITAS MUTUA GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in PORDENONE PIAZZETTA DEL DONATORE, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO MARCO (DBNMRC65C27G888Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUZZO MASSIMO (NZZMSM57P20H501U) -controricorrente- nonché contro AMSA SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA DE AMICIS 55, presso lo studio dell’avvocato TRALLI ANDREA IRO (TRLNRR66P08F205J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro YE BICHUAN, ZHENG FANGHUA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1798/2023 depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23429/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LIU WU, elettivamente domiciliato in ROMANO DI LOMBARDIA (BG) VIA G. B. RUBINI N.18 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ALTAMURA DOMENICO (LTMDNC66S11A883E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITAS MUTUA GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in PORDENONE PIAZZETTA DEL DONATORE, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO MARCO (DBNMRC65C27G888Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUZZO MASSIMO (NZZMSM57P20H501U) -controricorrente- nonché contro AMSA SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA DE AMICIS 55, presso lo studio dell’avvocato TRALLI ANDREA IRO (TRLNRR66P08F205J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro YE BICHUAN, ZHENG FANGHUA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1798/2023 depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali riduzione della mercede d'avvocato anticipo delle spese determinazione dei compensi onorari legali spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22239/2023 R.G. proposto da : LIU WU, elettivamente domiciliato in ROMANO DI LOMBARDIA (BG) VIA G. B. RUBINI N.18 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ALTAMURA DOMENICO (LTMDNC66S11A883E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITAS MUTUA GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in PORDENONE PIAZZETTA DEL DONATORE, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO MARCO (DBNMRC65C27G888Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUZZO MASSIMO (NZZMSM57P20H501U) -controricorrente- nonché contro AMSA SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA DE AMICIS 55, presso lo studio dell’avvocato TRALLI ANDREA IRO (TRLNRR66P08F205J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro YE BICHUAN, ZHENG FANGHUA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1798/2023 depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che – previa compensazione della metà - liquida a favore di ognuna in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso