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Decreto — n. 23417/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23417/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23417/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto tempestiva attività difensiva , essendosi costituita con mero atto di costituzione tardivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23417/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto tempestiva attività difensiva , essendosi costituita con mero atto di costituzione tardivo;

Parole chiave

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spese di difesa ripetibili dell'avvocato anticipo spese tardivo condono delle spese procedurali opposizione tardiva intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1593/2023 depositata il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20297/2023 R.G. proposto da : GRAGNANI DARIO MICHELE, GNONE MATTEO, GRANDI LAURA, GRISOLIA MARIA ANTONIETTA, GRIMALDI VINCENZO, IANNELLO CATERINA, GUACCI ANNA MARIA, IENGO GENNARO, IERACE VINCENZO, GRANDI GIOVANNA GRAZIELLA, GRIMALDI BIAGIO, IACOVELLI LUCILLA, IANNACCI LEONARDO, GRIPPAUDO FRANCESCA ROMANA, IOZIA GIOVANNI, LAZZERETTI STEFANO, LAGO PAOLA, LA VITOLA ANTONIO, LA SELVA ROSA, LICITRA GIORGIO VINCENZO, LAURIA RAFFAELE, IERI MICHELE, LAFACE ANGELA, LA DUCA MARCO VINCENZO, LA BROCCA GIUSEPPE, LENZI MARINELLA, LA LICATA LILIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1593/2023 depositata il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto tempestiva attività difensiva , essendosi costituita con mero atto di costituzione tardivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 06/