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Ordinanza — n. 23294/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23294/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23294/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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FILIPPO CONDEMI(filippocondemi@pec.it); -ricorrenti - contro Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 10679 /202 3 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri LUIGI CAPOGROSSO, COMUNE DI TARANTO e PROVINCIA DI TARANTO; -intimati - avverso l’ordinanza n. 8567/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,depositata il 27/03/2023; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, conatto in data 15/4/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno propostoistanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 8567/2023, depositata in data 27/03/2023; secondo le indicazioni degli istanti, nell’ordinanza richiamata la Corte di cassazione avrebbe commesso l’errore materiale consistito nell’indicazionedel Comune di Taranto e della Provincia di Taranto quali parti del giudizio di legittimità, con la conseguente condanna de(gli allora) ricorrenti al rimborso, in loro favore, delle spese relative al giudizio; talerimborso in favore del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto,tuttavia, ad avviso degli odierni istanti, non poteva ritenersi dovuto, atteso che la notificazione del ricorso per cassazione nei confrontidi tali enti era avvenuto, non già ai fini della relativa vocatio in ius , bensì quale mera litis denuntiatio , con la connessa mancata assunzione,da parte degli stessi enti, della qualità di parti del giudizio dilegittimità e con la conseguente insussistenza dei presupposti per la condannaalle spese di lite in loro favore; consideratoche, l’istanzaè inammissibile;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 10679 /202 3 - Cons. Rel.

Regesto Legislator

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art. 391 - bis c.p; Ordinanza — n. 23294/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Marco Dell’Utri osservail Collegio come l’asserzione secondo cui l’ordinanza de qua avrebbe commesso l’asserito errore materiale consistito nell’indicazionedel Comune di Taranto e della Provincia di Taranto quali parti del giudizio di legittimità, con la conseguente condanna de(gli allora) ricorrenti al rimborso, in loro favore, delle spese relative al giudizio, non val ga a integrare la prospettazione di un mero errore materiale; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il procedimento per la correzione degli errori di cui all'art. 391 - bis c.p.c.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese ripetibili spese legali responsabilità parziale responsabilità civile del comune

Disposizioni normative citate

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art. 391 - bis c.p
Marco Dell’Utri l’odierna istanza di correzione ex art. 391 - bis c.p.c., conseguentemente,nella misura in cui si risolve nella denuncia di un erroriuris, deve ritenersi inammissibilmente pr
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Testo completo

- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 10679/2023 propostoda: AMATI MICHELE, AMO LUCIA, ANTONICELLI VINCENZO, D'AMORE ANNA, BANDO UMBERTO, SOLITO ROSALIA, BARRA MARIO, BASILE ANGELO,BASILE ANNA, BASILE COSIMA DAMIANA, BASILE COSIMO, GUARINO MARIA, BASILE FRANCESCO, BASILE GIOVANNI, SARTU' DANIELI ANNA, BASILE PAOLA, BONFRATE ERNESTO, BISIGNANO MARIA, BRIGANTI COSIMO, LOMARTIRE LUCIA, BUONAFEDE ROBERTO, BALESTRIERI ALBINA, CALORE GIANCARLO, CAMMILLERI ROSA, CANTONE VITTORIO, CAPORUSSO RUGGIERO, MANNAVOLA ADDOLORATA,CARAMI VITTORIO, MAGRI' RITA, CARBONE COSIMO, CARDELLICCHI GIUSEPPE, PIEPOLI ADDOLORATA, CARPENTIERE ANNA, CARRIERI NICOLA, MARILLI ADELAIDE, CONVERTINICameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 10679 /202 3 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri ELISABETTA,CONVERTINI FEDELE, PALOMBA AGNESE, DE GIORGIO GRAZIA, DI MATTEO PIETRO, D'IPPOLITO GIUSEPPE, NIGRI ANTONIETTA,DELL’ANNA FERDINANDO, DE GIORGIO MARIA, FRANCO ANDREA,ROSSINI ANNA FONTANA ANTONIO MASELLA MARIA, ESTE CATALDO, MARANGELLA LUCIA, FIORINO VINCENZO, POZZESSERE ROSA, GUARINO GIOVANNI, MASELLA MARIA, GABRIELE SERGIO, GALLO LIDIA, INFESTA ANGELO, VISCARDI MARIA, INFESTA ANTONIO, BASILE GENOVEFFA, INFESTA FRANCESCO, L'INGESSO LUCIA, ILLUME FRANCESCO, ESPOSITO MARIA, LEONE MARIANNA, LIPPOLISANGELO, LABONIA ASSUNTA, MANSUETO MARIA, LO NARDO CATALDO;

MASTROCINQUE FRANCESCO, MANCHIA COSIMO, MARANGIONENICOLETTA, MORRONE FRANCA, MASTURZO GAETANO, MELINO ANNUNZIATA, GAETA FRANCESCO, NOVELLINO VINCENZO, MASONI ROSA, NIGRO ANNA, PELUSO CLAUDIO, COPPOLA GEMMA, PERRONE ANTONIO, GRASSI VINCENZA, PACIFICO ANNUNZIATA, PALAGIANOGIOVANNI, PALMISANO VINCENZO, MANCHIA DAMIANA, PUNZI CAMILLA, POTENZA ANNALISA, PROETTO ANGELO, SOLITO ANNA,PUZZELLO ROSALIA, PIEPOLI VINCENZA, ROBERTO GIUSEPPE, ROBERTO MARIA, ROBERTO LUCIA, DI COMITE EGIDIA, SCALERA ANGELA,SCARNERA CATALDO, BASILE ANNA RITA, SILLO GIUSEPPE, FERRARO CELESTINA, SANTACROCE FRANCESCO, SANTACROCE GIOVANNI, SANTACROCE ANGELO, SIMEONE MARIA, SCARCIA AUGUSTO, VENERE LUISA, TRANQUILLINO ALFONSO, VIESTI FRANCESCA, TAGLIENTE CONCETTA, VENTRICELLI GRAZIA, VALENTINI FRANCESCO, ADAMO MARIA ROSARIA, ZACCAGNINO ANTONIO,GIULIANI SILVANA, rappresentati e difesi dall’avv.

FILIPPO CONDEMI(filippocondemi@pec.it); -ricorrenti - contro Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 10679 /202 3 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri LUIGI CAPOGROSSO, COMUNE DI TARANTO e PROVINCIA DI TARANTO; -intimati - avverso l’ordinanza n. 8567/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,depositata il 27/03/2023; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, conatto in data 15/4/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno propostoistanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 8567/2023, depositata in data 27/03/2023; secondo le indicazioni degli istanti, nell’ordinanza richiamata la Corte di cassazione avrebbe commesso l’errore materiale consistito nell’indicazionedel Comune di Taranto e della Provincia di Taranto quali parti del giudizio di legittimità, con la conseguente condanna de(gli allora) ricorrenti al rimborso, in loro favore, delle spese relative al giudizio; talerimborso in favore del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto,tuttavia, ad avviso degli odierni istanti, non poteva ritenersi dovuto, atteso che la notificazione del ricorso per cassazione nei confrontidi tali enti era avvenuto, non già ai fini della relativa vocatio in ius , bensì quale mera litis denuntiatio , con la connessa mancata assunzione,da parte degli stessi enti, della qualità di parti del giudizio dilegittimità e con la conseguente insussistenza dei presupposti per la condannaalle spese di lite in loro favore; consideratoche, l’istanzaè inammissibile;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 10679 /202 3 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri osservail Collegio come l’asserzione secondo cui l’ordinanza de qua avrebbe commesso l’asserito errore materiale consistito nell’indicazionedel Comune di Taranto e della Provincia di Taranto quali parti del giudizio di legittimità, con la conseguente condanna de(gli allora) ricorrenti al rimborso, in loro favore, delle spese relative al giudizio, non val ga a integrare la prospettazione di un mero errore materiale; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il procedimento per la correzione degli errori di cui all'art. 391 - bis c.p.c.

è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la suamateriale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della partedel documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nellamotivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019,Rv. 652132 - 01); nel caso di specie, viceversa, gli odierni istanti prospettano un errore(quello di considerare parti del giudizio di legittimità due soggetti raggiunti da un ricorso asseritamente notificato ai soli fini della litis denuntiatio)che non attiene a un eventuale difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la relativa materiale rappresentazione grafica (e dunque a un mero errore materiale o di fatto), bensì all’ipotizzato(asserito) errore di diritto consistito nel qualificare come parte del giudizio un soggetto che tale qualità processuale non avrebbe, viceversa, dovuto assumere, secondo la (asserita) corretta interpretazionedelle norme processuali applicabili;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 10679 /202 3 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri l’odierna istanza di correzione ex art. 391 - bis c.p.c., conseguentemente,nella misura in cui si risolve nella denuncia di un erroriuris, deve ritenersi inammissibilmente pr