Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late counter-claim and lack of interest in distribution case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the counter-claim was filed after the statutory deadline and the appellant failed to demonstrate a concrete interest in the distribution proceedings. The appellant also omitted essential details regarding the opposing party's objections in the initial filing. Consequently, the court could not assess the merits of the arguments presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: A counter-claim filed after the statutory period is inadmissible, and an appeal lacking a concrete and actual interest in the distribution proceedings is rejected.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20839/2021R.G. proposto da CUOZZO ALBA, rappresentatae difesa dall’Avv . Paola De Nicolellis –ricorrente – contro BANCA CENTRO –CREDITO COOPERATIVO TOSCANA – UMBRIA SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avv. Marco Bianchini –controricorrente – nonché contro PORTA GIUSTIZIA S.R.L. POMA GIACOMO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE CONTRADA CAPITANA DELL’ONDA MALANGONE DONATO MALANGONE PIETRO LEPRI ALESSANDRO OPPOSIZIONE IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO r.g. n. 20839/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi ZANCHI TULLIO FRANCI FABRIZIO FRANCI FLAVIO FRANCI FABIOLA FRANCI FRANCESCO –intimati – Avverso lasentenza n. 4 81/ 20 2 1 del TRIBUNALE DI SIENA , depositata il giorno 15 giugno2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 aprile 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. All’esito di tre procedure di espropriazione forzata immobiliare, separatamente intraprese (una da Fabrizio Franci, le altre due da Giacomo Poma) in danno della società Porta giustizia s.r.l., il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Siena, con due ordinanze rese ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ., approvò il progetto di distribuzione del ricavato, con cui, tra l’altro, assegnò in via privilegiata alla interventrice Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria soc. coop. (in appresso, per brevità:
Banca Centro) l’ importo complessivo di euro 603.650,98, di cui euro 509.444,96 a titolo di residuo capitale, ed altre somme (euro 53.374,48 + 23.378,64 + 5.094,45 + 2.547,22 + 164,70) quali interessi ai sensi dell’art. 2855 cod. civ..
2. Avverso dette ordinanze dispiegò opposizione agli atti esecutivi Alba Cuozzo, altra creditrice intervenuta munita di privilegio, la quale contestò l’assegnazione delle somme in favore di Banca Centro, sia in ordine alla collocazione in privilegio di importieccedenti euro 400.000, per sorte capitale, sia circa l’attribuzione degli interessi riconosciuti ai sensi dell’art. 2855 cod. civ., per difetto dei presupposti di legge.
3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione. r.g. n. 20839/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 4. Ricorre per cassazione Alba Cuozzo, affidandosi a sei motivi, cui resiste, con controricorso, Banca Centro. Non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate.
5. Leparti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il controricorso di Banca Centro, siccome notificato in data 8 ottobre 2021, a fronte della notifica del ricorso perfezionata il 29 luglio 2021, elasso quindi il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito. Giova evidenziare, al riguardo, che per le cause di opposizione alla esecuzione -quale quella in esame, in forza della qualificazione operata dal giudice di merito, con conseguente operatività del c.d. principio dell’apparenza - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva.
L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e daimotivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.r.g. n. 20839/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 03/07/2018, n. 17328;
Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass.11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892). Tale inammissibilità - quand’anche solo per tardività - rende irrituale ogni attività difensiva svolta da Banca Centro nel giudizio di legittimità, siccome svoltosi con le forme del procedimento camerale. 2.A suffragio dell’impugnazione di legittimità, la ricorrente deduce plurime asserite ragioni di «nullità della sentenza impugnata»: 2.1. per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il giudice territorialerespinto il motivo afferente l’illegittima assegnazione del privilegio per la parte eccedente l’importo di euro 400.000 «spostando l’attenzione su questioni non eccepite o ponendo a fondamento della decisione fatti diversi da quelli enunciati a sostegno della domanda» (primo motivo); 2.2. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, «in relazione alla circostanza che l’importo massimo assegnabile, in via privilegiata, quale capitale residuo, è pari ai 400.000 euro pattuiti» (secondo motivo); 2.3. per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per motivazione manifestamente contraddittoria sulla collocazione privilegiata della somma di euro 509.444,96 per residuo capitale (terzo motivo); 2.4.per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il giudice territoriale respinto il motivo afferente l’illegittimo riconoscimento del privilegio ex art. 2855, terzo comma, cod. civ. delle somme assegnate a titolo di interessi, ancora una volta «spostando l’attenzione su questioni non eccepite o ponendo a r.g. n. 20839/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi fondamento della decisione fatti diversi da quelli enunciati a sostegno della domanda» (quarto motivo); 2.5.per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, «in relazione alla circostanza che alla banca non spettano le somme in via privilegiata exart. 2855 cod. civ.» (quinto motivo); 2.6. per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per motivazione manifestamente contraddittoria sull’assegnazione in via privilegiata degli importi per interessi (sesto motivo).
3. Il ricorso è inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. 3.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto -forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciprochepretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.
Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene r.g. n. 20839/2021 Cons. est. Raffaele Rossi intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836;
Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926). 3.1. Il ricorso non rispetta dette prescrizioni. Risulta del tutto omessa, in primis, l’illustrazione del contenuto del progetto di distribuzione, in specie l’indicazione dei (sicuramente plurimi) creditori in esso collocati in graduazione, della posizione rivestita, nell’ordine di soddisfazione dei crediti, da Banca Centro e, soprattutto, dalla odierna ricorrente Alba Cuozzo: circostanza, quest’ultima, che impedisce di riscontrare l’utilitào il vantaggio che alla ricorrente possa derivare dalla (invocata) negazione del privilegio in favore dell’istituto bancario e, quindi, in ultima analisi, di verificare la sussistenza di un interesse, concreto ed attuale, all’opposizione distributiva.
Del pari manifestamente inadeguata la rappresentazione della portata precettiva del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) posto a base del contestato intervento dell’istituto bancario: dato di primaria importanza, onde acclarare la misura e la qualità delle singole poste del credito così fatto valere, nonché sindacare la correttezza della valutazione compiuta nella sentenza impugnata, che sulla base dell’accertamento definitivo del credito operato con il provvedimento monitorio fonda il proprio percorso argomentativo. Manca infine nel libello di adizione di questa Corte - e il rilievo sarebbe già di per sé concludente -la trascrizione ( sia pure per tratti essenziali o nei passaggi d’interesse) del contenuto dell’atto di opposizione (ed in particolare, delle ragioni di doglianza addotte r.g. n. 20839/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi avverso il provvedimento opposto), da riferirsi all’originario ricorso in opposizione diretto al giudice dell’esecuzione, avuto riguardo alla natura eterodeterminata delle opposizioni esecutive, giudizi il cui thema decidendum è definito e circoscritto ai motivi addotti con l’atto introduttivo della controversia, costituendo ogni mutamento delle contestazioni rispetto agli stessi una inammissibile domanda nuova (orientamento consolidato: da ultimo, Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez.
U, 21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; in precedenza, Cass. 28/07/2011, n. 16541). La evidenziata deficienza illustrativa mina in radice una adeguata e sufficiente comprensione ad opera della Corte dell’accadimento processuale, e, in specie, dell’oggetto della controversia, in tal guisa impedendo qualsiasi(pur astratto ) apprezzamento circa la pertinenza delle questioni sollevate dal ricorrente rispetto alla ratio decidendi di reiezione dell’opposizione dichiarata dalla pronuncia impugnata.
4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, avuto riguardo alla inammissibilità del controricorso.
6. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. r.g. n. 20839/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteri