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Decreto — n. 23147/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23147/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23147/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4802/2023 R.G. proposto da : BASILE ROSA, PANNIZZO VITTORIO, PANNIZZO GIUSEPPA, PANNIZZO SALVATORE, PANNIZZO GIOVANNI, PANNIZZO DOMENICO, elettivamente domiciliati in Palermo, Via Nicolo Turrisi 59, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Alberto ZAMMATARO (ZMMSVT67E01C351P- avv.zammataro@pecavvpa.it) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA G. SERBELLONI, 1, presso lo studio dell’avvocato Lorenzo DELL'ELCE (DLLLNZ68H03G482X - lorenzo.dellelce@milano.pecavvocati.it) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Raffaella MURONI (MRNRFL71R61B300H- raffaella.muroni@milano.pecavvocati.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO di BOLOGNA n. 2468/2022depositata il 04/11/2022.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23147/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BASILE ROSA, PANNIZZO VITTORIO, PANNIZZO GIUSEPPA, PANNIZZO SALVATORE, PANNIZZO GIOVANNI, PANNIZZO DOMENICO, elettivamente domiciliati in Palermo, Via Nicolo Turrisi 59, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Alberto ZAMMATARO (ZMMSVT67E01C351P- avv.zammataro@pecavvpa.it) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA G. SERBELLONI, 1, presso lo studio dell’avvocato Lorenzo DELL'ELCE (DLLLNZ68H03G482X - lorenzo.dellelce@milano.pecavvocati.it) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Raffaella MURONI (MRNRFL71R61B300H- raffaella.muroni@milano.pecavvocati.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO di BOLOGNA n. 2468/2022depositata il 04/11/2022.

Parole chiave

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anticipo delle spese condono delle spese procedurali carenza di legittimazione legittimazione per agire in via esecutiva prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4802/2023 R.G. proposto da : BASILE ROSA, PANNIZZO VITTORIO, PANNIZZO GIUSEPPA, PANNIZZO SALVATORE, PANNIZZO GIOVANNI, PANNIZZO DOMENICO, elettivamente domiciliati in Palermo, Via Nicolo Turrisi 59, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Alberto ZAMMATARO (ZMMSVT67E01C351P- avv.zammataro@pecavvpa.it) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA G. SERBELLONI, 1, presso lo studio dell’avvocato Lorenzo DELL'ELCE (DLLLNZ68H03G482X - lorenzo.dellelce@milano.pecavvocati.it) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Raffaella MURONI (MRNRFL71R61B300H- raffaella.muroni@milano.pecavvocati.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO di BOLOGNA n. 2468/2022depositata il 04/11/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 00 0 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7/0