Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Verona Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, represented by Marco Trevisan, did not request a decision on the proposal, while the opposing parties, including Antonio Sanna and the Verona University Hospital, argued for the appeal's dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28799/2022 R.G. proposto da : GIACOMELLO MARTINA, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato TREVISAN MARCO -ricorrente- contro SANNA ANTONIO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoARMELLINI ALBERTO -controricorrente- nonchécontro AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difes a dagli avvocati CATTARIN AMLETO e SARDOS ALBERTINI ROBERTA -controricorrente- nonchécontro ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1268/2022depositata in data 1 /06/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna delle parti da ultimo indicate, in euro 1.205 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7/08/