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Ordinanza — n. 23069/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of clarity on parties' roles and standing in the enforcement proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23069/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to clearly identify the legal standing and specific roles of the parties involved in the enforcement proceedings. The applicants relied on excerpts from lower court decisions without explaining their own position or the specific actions taken by the third parties, such as Edilturist S.r.l. and the condominium. Consequently, the Court could not verify the applicants' right to file the claim or their interest in the dispute, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 630 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition fails to clearly establish the applicant's standing and the specific procedural role of the parties involved, rendering the merits of the claim unexamiable.

Parole chiave

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lack of standing enforcement proceedings procedural clarity inadmissible appeal third party rights legal representation court of cassation espropriazione abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 630 cod. proc. civ.
e dell’art. 630, terzo comma, cod.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Raffaele Rossi il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
U, 22/03/2010, n.6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n.
art. 567 cod. proc. civ
, sul rilievo che la documentazione ipocatastale depositata ex art. 567 cod. proc. civ.
art. 487 cod. proc. civ
Raffaele Rossi l’unico motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 487 cod. proc. civ.
art. 602 cod. proc. civ
3 - alla circostanza che in danno di questa società sia stato eseguito il pignoramento è di per sé dirimente, potendo detto vincolo attingere un debitore diretto oppure un terzo proprietario ex art. 602 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Cass., 08/02/2023, n. 3836
Cass. 08/03/2022, n. 7579
3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass.
Cass. 03/11/2020, n. 24432
7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass.
Cass. 12/03/2020, n. 7025
24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15686/2021R.G. proposto da TROVATO FRANCESCA, TROVATO SILVESTRA E TROVATO FRANCESCO, rappresentatie difesi dall ’ Avv . Filippo Giangrasso –ricorrenti – contro INTRUM ITALY S.P.A., QUALE MANDATARIA DELLA RU B I D IO SPV S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difes o dall ’ Avv. Antonio Schiavone e dall ’ Avv. Massimiliano Muni –controricorrente – nonché contro CONDOMINIO BAIA DI CALIPSO DI FURNARI –intimato – Avverso lasentenza n. 499 / 20 2 0 del la CORTE D ’ APPELLO DI MESSINA , depositata il giorno 27 novembre 2020.

RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI REVOCAESTINZIONE PROCESSO ESECUTIVO r.g. n. 15686/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che nella procedura di espropriazione forzata immobiliare iscritta al R.G.Es. n. 53dell’anno 1997 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza depositata il 9 novembre 2011 priva di sottoscrizione, dichiarò inefficace l’esecuzione limitatamente ad un immobile e ordinò la cancellazione della trascrizione del relativo pignoramento effettuato contro Edilturist s.r.l. , sul rilievo che la documentazione ipocatastale depositata ex art. 567 cod. proc. civ. afferiva ad un bene diverso da quello staggito; con successivo provvedimento del 5 dicembre 2011, il giudice dell’esecuzione confermò l’ordinanza di estinzione; con ulteriore provvedimento datato 6 dicembre 2011, lo stesso giudice, preso atto dell’inserimento della documentazione ipocatastale in altro fascicolo per errore materiale, revocò l’estinzione; avverso quest’ultimo provvedimento dispiegarono reclamo ex art.630 cod. proc. civ.

Francesca, Silvestra e Francesco Trovato; il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettò il reclamo; sull’appello interposto dalle reclamanti, la decisione in epigrafe, preso atto della dichiarata improseguibilità dell’esecuzione per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenuto l’impugnazione virtualmente non fondata,ma compensato le spese di lite del grado di giudizio; ricorrono per cassazione Francesca, Silvestra e Francesco Trovato, uno actu, affidandosi ad un unico motivo; resiste, con controricorso, Intrum Italy S.p.A., società incorporante la CAF S.p.A., quale mandataria della Rubidio SPV s.r.l.; parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa; r.g. n. 15686/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto preliminarmente, non assume rilievo la mancata evocazione in sede di legittimità della Edilturist s.r.l., appellante nel grado di giudizio definito con la sentenza impugnata, in ragione della inammissibilità del ricorsoper le ragioni in appresso esplicate; il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti:ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato, inammissibile o improcedibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio neiriguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione diesso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in unallungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n.6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass.17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass.21/05/2018, n. 12515;Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718); r.g. n. 15686/2021 Cons. est. Raffaele Rossi l’unico motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 487 cod. proc. civ. e dell’art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. in riferimento all’art. 567, terzo comma, in base al combinato disposto degli artt. 487, secondo comma, e 177, terzo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.»; parte impugnante sostiene, in sintesi, la non revocabilità della ordinanza dichiarativa dell ’ estinzione tipica pronunciata ai sensi dell’art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., siccome provvedimento soggettoallo specifico rimedio del reclamo; il ricorso è inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito; al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di r.g. n. 15686/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/02/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072;

Cass. 03/02/2015, n. 1926); ciò posto, nel ricorso in scrutinio, la narrazione degli accadimenti processuali si compendia (e, al contempo, si esaurisce), per la maggior parte, nella trascrizione di stralci del percorso motivazionale svolto dalla sentenza di primo grado e da quella disecondo grado, di questa ultima omettendo finanche di riportare il dispositivo reso; nella descritta struttura redazionale, rimane del tutto oscura (e, quindi, non percepibile da questa Corte) la posizione tenuta in seno alla procedura espropriativa dai vari soggetti poi partecipi del giudizio contenzioso: in particolare, non si precisa quale veste abbianorivestito gli odierni ricorrenti (e ancor maggiori dubbi suscita l’equivoco richiamo -pag. 2 del ricorso – ad un « intervento volontario » da essi spiegato), il ruolo della Edilturist s.r.l. (né il cenno -pag. 3 - alla circostanza che in danno di questa società sia stato eseguito il pignoramento è di per sé dirimente, potendo detto vincolo attingere un debitore diretto oppure un terzo proprietario ex art. 602 cod. proc. civ.),nonché quello del Condominio Baia di Calipso di Furnari; la evidenziata lacunosità espositiva non consente alla Corte - cui, come detto, è istituzionalmente inibita la consultazione diretta degli atti del processo -di riscontrare il radicarsi in capo agli odierni ricorrenti (tanto in punto di legittimazione quanto di interesse ad agire) delle r.g. n. 15686/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi condizioni per esperire il reclamo, nonché, per conseguenza, per impugnare innanzi la Corte di legittimità la decisione sullo stesso resa; ne resta irrimediabilmente precluso l’esame del motivo di ricorso; il ricorso è inammissibile; il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura di euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrent i dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel