Cassation appeal dismissed due to withdrawal after 40 days and inadmissibility of counter-appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The controricorrente filed a counter-appeal after the deadline set by Article 370 of the Code of Civil Procedure, rendering it inadmissible. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without addressing the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if no decision is requested within forty days of the proposal, and a counter-appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4916/2023 R.G. proposto da : NISSAN ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliat a in Roma Via Aterno, 9, presso lo studio dell’avvocato Antonio ACCATTATIS (CCTNTN69T29H501M; pec antonioaccattatis@ordineavvocatiroma.org), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro ARDIZZONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma Piazzale Clodio 12, presso lo studio dell’avvocato Salvatore TRAINA (TRNSVT47L18G273H) rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo GAGLIANO (GGLLRD67R24C286O - leonardogagliano@pecavvpa.it ) -controricorrente- nonchécontro MONDO AUTO 3 S.R.L., TURTURICI MARIA, GIEFFE AUTO DI GALLINA FRANCESCO AUDENZIO-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 2072/2022depositata il 19/12/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che alla presente controversia va applicato ratione temporis l’art. 370 c.p.c., così come da ultimo formulato e che la parte controricorrente ha depositato il controricorso oltre il termine previsto dalla norma appena richiamata, con conseguente inammissibilità del predetto atto, sicché non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7/08/20