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Ordinanza — n. 22581/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses first ground but allows second ground for cassation due to failure to examine decisive facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22581/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first ground of appeal inadmissible while accepting the second ground based on the omission of decisive facts. Plaintiffs argued the lower court failed to scrutinize specific errors in the technical expert report regarding the location of the accident and the involvement of two different vehicles. The court ruled that because the trial court accepted the expert's conclusions without addressing these critical factual disputes, the second ground was valid and required the case to be remanded.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A judgment is subject to cassation for omission of examination if the court fails to consider a precise, decisive fact subject to adversarial proceedings, even when relying on a technical expert report.

Parole chiave

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omesso esame consulenza tecnica d'ufficio fatto storico decisivo violazione di legge rinvio al giudice del merito accertamento peritale perizia medica insufficiente causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ed invero,l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art.
Art. 112 c.p.c.
- Omessa pronuncia sui motivi d’appello con inosservanza dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.
art. 348 bis c.p
Il T ribunale di Cagliari dichiarò con ordinanza l ’ inammissibilità del gravame exart. 348 bis c.p.c.
art. 115 c.p
e omessa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 112 c.p
- Omessa pronuncia sui motivi d’appello con inosservanza dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, ord., 4/07/2023, n. 18886
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6273/2022 R.G. proposto da: FLORE MARCELLA, CONGIU DAVIDE, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall ’ avvocato ARRICA FRANCESCO (CF: RRCFNC65D16B354S) , con domiciliazione telematica come in atti - r icorrent i - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DI MONTE VERDE 162, presso lo studio dell’avvocato MARCELLI GIORGIO (CF: MRCGRG53H26B354C) , rappresentat a e difes a dall’avvocato SECCI GIAMPAOLO (CF:

SCCGPL46T17I182D), con domiciliazione telematica come in atti - c ontroricorrente - nonchécontro PORCU RICCARDO - i ntimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CAGLIARI n. 3293/2021 depositata il10/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/02/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Marcella Flore e Davide Congiu convennero dinanzi al G iudice di pace di Cagliari UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e Riccardo Porcu per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi il 4 settembre 2007 nel quale era rimasta coinvolta la vettura Mercedes Classe A targata CK521YG di proprietà comune degli attori.

2. La compagnia assicuratrice si costituì contestando la domanda e chiedendone il rigetto, mentre Riccardo Porcu non si costituì, e ne venne dichiarata la contumacia.

3. Il G iudice di pace rigettò la domanda , condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.

4. Avverso tale pronuncia Marcella Flore e Davide Congiu interposero gravame dinanzi al Tribunale di Cagliari.

5. Nel giudizio di appello si costituì, oltre a Unipol Assicurazioni s .p. a ., anche Riccardo Porcu, entrambi contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto.

6. Il T ribunale di Cagliari dichiarò con ordinanza l ’ inammissibilità del gravame exart. 348 bis c.p.c.

7. Avverso l ’ ordinanza Marcella Flore e Davide Congiu proposero ricorso per cassazione.

8. Con ordinanza n. 5778/2017 dell ’ 8/03/2017, la Corte di Cassazione, ritenuto inapplicabile ratione temporisl’art. 348 bis c.p.c. , ha accolto il ricorso, e ha rinviato al Tribunale di Cagliari in funzione del giudice del rinvio.

9. Marcella Flore e Davide Congiu hanno riassunto il procedimento, nel quale si sono costituiti gli appellati.

10. Con sentenza n. 3293/2021, depositata in data 10/11/2021, oggetto di ricorso, il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado.11. Avverso la predetta sentenza Marcella F iore e Davide Congiu propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui UnipolSai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso.

12. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo , i ricorrent i denuncia no , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o erronea applicazione di legge, art.61 c.p.c. -Illegittima ammissione della espletata CTU, con relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e omessa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c. 1 c.p.c.”, lamentando che il Tribunale - nonostante le contestazioni dei propri difensori nel verbale dell ’ udienza del 13/1/2010 circa la motivazione con le quali il giudice di pace decise di disporre una CTU, riprese nell’atto di appello - ha disposto la CTU senza che ve ne fossero i presupposti, lamentando, nella sostanza, il carattere esplorativo della consulenza stessa.

2. Il motivo è inammissibile. L a decisione relativa all ’ ammissione o meno della CTU rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Cass., Sez. 6 -1, ord., 13/01/2020, n. 326) , insindacabile in sede di legittimità laddove, come nella specie, congruamente motivata,il che è stato sostanzialmente confermato anche dal Giudice di appello (v. p. 6 della sentenza impugnata). 2.1 N eppure astrattamente ipotizzabile è la dedotta violazione dell ’ art.115 c.p.c. – norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “ iuxta alligata et probata partium ” – , giacché essa “ può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudiceha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenutanella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli” (Cass., Sez.

III, sent. 10/6/2016, n. 11892 e Cass., Sez. U., sent. 30/09/2020, n. 20867, ). Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accertamentodella sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenutoe dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass.,ord., n. 27490 del 28/10/2019) , sicché il motivo in esame è inammissibileanche sotto tale profilo.

3. Con il secondo motivo , i ricorrent i denuncia no , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e insufficiente motivazione con riferimento all’art. 360 c. 1 n° 5 c.p.c. - Omessa pronuncia sui motivi d’appello con inosservanza dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n° 3 c.p.c.”, lamentando l’omesso esame di un fatto storico, di carattere decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’erronea individuazione del luogo del fatto operata dal CTU, nonché ad una serie di altri dedotti errori del consulente tecnico e recepiti dalla sentenza gravata. 3.1 I ricorrent i denuncia no inoltre un vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. 3.2 Con riguardo a tale specifico profilo, i ricorrenti espongono che nell’atto d’appello era stato subito evidenziato l’errore commesso dal CTU, rilevando che:

“Se il Ctu avesse letto con attenzione, come dice di aver fatto, gli atti processuali, segnatamente il modulo CID e l’atto di citazione del primo grado, in particolare i capi 1, 3 , 4 e 5 della premessa, avrebbe trovato gli elementi sufficienti per individuare senza possibilità di errore il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro per cui è causa. Infatti si legge con precisione che il Sig. Congiu percorreva la S.S. 554 con direzione verso Elmas e giunto all’altezza del bivio per la S.S. 131 veniva urtato … il Sig. Congiu il quale, investito dai frammenti ed a causa dello shock, perdeva il controllo della propria vettura proprio mentre si approssimava al bivio di uscita verso la S.S. 131.

Infine … il Sig. Congiu investiva il guardrail che, fungendo da trampolino, o meglio da rampa, faceva scivolare la Mercedes nella scarpata che divide la S.S. 554 dalla S.S. 131. Orbene dalla sopra trasposta descrizione si evince con estrema chiarezza che il sinistro è avvenuto in prossimità dello svincolo per la S.S. 131, dove esiste la scarpata che divide le due strade. Il Ctu invece che fa? Individua come luogo del fatto, sbagliando grossolanamente, lo svincolo precedente che, però, non è quello per la S.S. 131, ma QUELLO CHE PORTA ALLA S.S. 131 DIR…Di tale errore vi sono numerose prove fotografiche presenti nella Ctu: a pag. 5 ove è addirittura indicata proprio la S.S. 131 DIR, a pag. 7, 8, 9 e 10 dalle quali si evince la assenza di scarpata tra le due strade.

Altro elemento del tutto inventato dal Ctu è la localizzazione, negli atti di provenienza attorea, del predetto svincolo nel Comune di Selargius (v. pag. 6 e 7 dell’atto d’appello)”. Dagli atti di parte attrice (odierna parte ricorrente) emergeva quindi una localizzazione ben precisa, con l’indicazione che il luogo era il tratto posto all’altezza dello svincolo verso la SS 131, ove vi è una scarpata verso il basso, e che è posto nel Comune di Elmas (e non di Selargius). 3.3 A detta ricorrenti, tale errore rendeva del tutto inattendibile la ricostruzione del fatto operata dal CTU, che aveva ritenuto i danni subiti dalla vettura Mecedes incompatibili con lo stato dei luoghi, basando però il suo ragionamento sul presupposto di fatto, errato, che il sinistro fosse avvenuto in uno svincolo diverso da quello corretto. 3.4 I ricorrenti rimarcano inoltre come, s empre nell ’ atto d ’ appello , ven ne evidenziato che “il Ctu, esaminando le fotografie, asserisce, a pag. 25 della sua relazione, che i danni non sarebbero compatibili con un urto contro la barriera guardrail ubicata nel campo del sinistro, ma questa affermazione risente del fatto che il luogo indicato dal Ctu è completamente diverso da quello dove si è verificato il sinistro de quo, e comporta la totale inattendibilità della relazione” (pag. 9 dell’appello).

Sostengonoche la sentenza impugnata, nonostante un preciso motivo di appello che evidenziava tale errore, ha del tutto omesso di esaminare la questione.3.5 Un ulteriore profilo riguarda l ’ errore commesso dal CTU , espressamente evidenziato nell’appello, relativo ai veicoli utilizzati per una prova comparativa, di compatibilità tecnica e altimetrica tra i danni presenti sui veicoli e la descrizione del fatto esposta dagli attori nell’atto di citazione. Dalla CTU emerge, a pag. 20, che “lo scrivente reperiva due veicoli similari a quelli coinvolti nell’evento, ponendoli a diretto confronto, ottenendo così le seguenti considerazioni tecniche”.

Rilevano i ricorrenti che lo stesso CTUha dunque riconosciuto che la prova non venne eseguita sugli stessi veicoli coinvolti e neppure su due veicoli uguali per modello e marca, bensì su altri, diversi per modello, circostanza che comportava evidentemente un diverso risultato della prova, con inattendibilità della CTU nella parte ove haritenuto che il motociclo avrebbe dovuto cadere sulla sua destra e non sarebbe potuto rimanere invece in equilibro sulla carreggiata (pag. 22 e 23 della CTU), come esposto in citazione. A tal proposito nell’appello venne espressamente rilevato che:

“il Ctu si inventa una “prova comparativa”, prendendo due mezzi completamente diversi (la Mercedes degli appellanti era una A 170 tg. CK … mentre quella usata dal Ctu era una A 140 targ. BN, quindi molto più vecchia; inoltre la moto del sinistro era targata CF…, mentre quella usata per la prova comparativa era targata DK …) da quelli coinvolti nel sinistro, facendo sedere una persona (apparentemente robusta) senza sapere se il Porcu avesse il medesimo peso, con un voluminoso bauletto portabagagli (non si sa se pieno o vuoto), e sopratutto affiancando i due mezzi della prova su un tratto di strada sterrato, con buche e chiazze d’erba (fotografie a pag. 21 e 23 della ctu) (pag. 8 appello) ...riguardo poi l’impatto con la vettura e la spinta che avrebbe dovuto ricevere la moto fino a cadere, il CTU non ha tenuto conto del fatto che appunto il cristallo del veicolo si è rotto completamente e pertanto non ha prodotto alcuna spinta verso la moto, cosicché il conducente della moto ha potuto solo sfiorare leggermente la carrozzeria e allontanarsi dall’altro veicolo e tenersi in equilibrio senza cadere” ( p ag. 9 dell’appello). 3.6 Nonostante le puntuali osservazioni contenute nell ’ atto d ’ appello, sostengono i ricorrenti che il Tribunale non ha esaminato, nemmeno per rigettarle, le obiezioni mosse dai medesimi sia circa l ’ erronea individuazione del luogo del fatto, dando per scontato che fosse avvenuto nel punto asserito dal CTU, sia riguardo l’utilizzo di due veicoli di modello diverso, senza che il Tribunale si sia posto il problema, come risulta dal provvedimento impugnato, ove non vi è alcun accenno a tali decisive questioni di fatto. 3.7 A riprova della circostanza che il Tribunale non ha esaminato i motivi di appello relativi ai suddetti errori del CTU, i ricorrenti espongono che di tali motivi non viene dato conto neppure nella esposizione degli atti e fatti di causa. 3.8 La decisività degli errori, oggetto dell ’ omesso esame da parte del Tribunale, a detta dei ricorrenti risulta evidente laddove la sentenza gravata, basandosi sulla consulenza e recependola, senza esaminare gli errori della CTU evidenziati nell’appello, a fferma che “L’infondatezza dei motivi di gravame emerge con solare evidenza della lettura della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice del primo grado …(pag. 7 sentenza) “la causa che generò la rottura del cristallo scendente porta anteriore sinistra del Veicolo A (Mercedes A1700 CDI) non è ascrivibile all’urto diretto occorso con l’estremità del manubrio lato destro del Veicolo B (Aprilia Atlantic) poiché, qualora così fosse stato, indubbiamente la mano del conducente del motomezzo nonché la parte destra del manubrio della moto, nell’avanzare affiancato all’autovettura, avrebbero ricevuto un violentissimo urto, tanto da far sì che il motoveicolo convergesse verso la sua destra, andando così prima ad urtare l’autovettura per poi perdere stabilità sino a cadere al suolo riverso sul fianco destro, generando così su tale motomezzo ingenti danneggiamenti a carico delle carene di rivestimento del lato destro, danneggiamenti assolutamente non presenti sul motoveicolo”.3.9 I l motivo è fondato sotto i l primo profil o di censura prospettat o .

Ed invero,l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare (Cass., Sez. 5, ord., 4/07/2023, n. 18886) come nella specie avvenuto.lI fatti sopra riportat i , effettivamente oggetto di specifica denuncia dei ricorrenti in sede di appello, non sono stati esaminat i dal Tribunale, che si è appiattito sulle conclusioni del CTU, e tanto assorbe l’esame dell’ulteriore profilo di censura prospettat o come violazionedell’art. 112 c.p.c.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso è inammissibile, mentre il secondo motivo è fondato e va accolto, nei sensi sopra precisati. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Cagliari,in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Accoglie il secondo motivo, nei sens