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Ordinanza — n. 22448/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses architect's appeal, ruling professional negligence caused direct financial loss to client.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22448/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Marco Rappuoli's appeal against the Second Instance Court's decision to hold him liable for professional negligence. The lower court found that the architect failed to account for the terrain slope during design, leading to unexpected costs and project failures for the client, Struzzoland. The Court upheld this finding, stating that the unanticipated expenses were a direct and immediate consequence of the architect's omission, regardless of whether the site location was otherwise optimal.

Regesto Legislator

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Art. 1223 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: A professional's failure to evaluate terrain characteristics constitutes an omission causing direct financial loss, establishing liability where the client could have avoided such costs had the error been prevented.

Parole chiave

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professional negligence liability architectural design errors direct consequence of omission unanticipated construction costs civil code article 1223 spese per l'allestimento dei piani spese di urbanizzazione vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1223 c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
civ .: NDR ] , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 1123 c.c
Con il secondo motivo è denunciata « V iolazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 279 6 1 /20 2 2 R.G., proposto da Marco Rappuoli ; rappresentat o e difes o , congiuntamente e disgiuntamente, da ll’Avv. Giampietro Colombini ( pec dichiarata: giampietrocolombini@ordineavvocatimontepulciano.it), e dall’Avv. Lucio Vignai ( pec dichiarata: luciovignai@ordineavvocatimontepulciano.it), in virtù di procur a in calce al ricorso; domiciliato in Roma, alla V ia Monte Santo n. 68 , presso lo studio dell’Avv. Massimo Letizia (pec dichiarata: massimoletizia@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente- nei confronti di Samuela Rosati , già titolare dell’azienda agricola Stru zzoland ; rappresentata e difes a dall’Avv.

Paolo Ridolfi ( pec dichiarata : avv.paoloridolfi@cnfpec.it) e dall’Avv. Alessandro Betti ( pec dichiarata: alessandr o betti @ordineavvocati siena.it ) , in virtù di procura su foglio separato; -resistente- nonché di Allianz s.p.a.; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 907/2022 della CORTE d ’ APPELLO di FIRENZE,depositata il 13 maggio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani . FATTI DI CAUSA 1. Samuela Rosati , titolare dell’azienda agricola Struzzoland , convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siena, S ezione distaccata di Montepulciano, il geometra Marco Rappuoli , al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale in relazione ad una errata progettazione di quattro strutture prefabbricate da destinare all’attività di allevamento di struzzi; attività che l’azienda agricola avrebbe dovuto intraprendere nell’anno 2001nel Comune di Abbadia San Salvatore.

L’attrice espose che il professionista aveva erroneamente progettato l’edificazione dei manufatti nella direzione ovest/est anziché in quella nord/sud, senza tenere conto delle caratteristiche del piano di declivio del terreno, e che tale circostanza aveva comportato per la committente un eccessivo aggravio di costi e oneri non previsti per due delle quattro tettoie edifica nde , oltre all’irrealizzabilitàdelle altre due, nonché la mancata approvazione , da parte dell’autorità comunale – che pure aveva rilasciato la concessione edilizia – del progetto di miglioramento agricolo - ambientale funzionale all’ottenimento dei relativi contributi.

Il convenuto si costituì in giudizio,chiedendo di essere autorizzato a chiamare in garanzia la propria compagnia assicurativa. Riunito il giudizio a quello introdotto dalla compagnia assicurativa per l’annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dell’art.1892 cod. civ., ed istruita la causa mediante espletamento di CTU , il Tribunale adìto, con sentenza n. 140 / 2016 , rigettò la domanda , rilevando che non sussisteva la prova che il geometra Rappuoli, oltre all’incarico di progettazione delle opere, avesse anche assunto quello di direzione dei lavori per la loro realizzazione.

2. Con sentenza 13 maggio 2022 , n. 907 , la Corte d ’ appello di Firenze ha parzialmente accolto il gravame interposto da Samuela Rosati, ritenendo dimostrato , sulla base della CTU espletata in primo grado:

a) che il professionista aveva assunto , oltre l’incarico di progettazione delle opere, anche quello di direzione dei lavori , cui aveva successivamente rinunciato;

b) che il progetto era rispetto so delle prescrizioni urbanistiche e che l’ubicazione delle due tettoie realizzate in base ad esso (non erano state invece costruite le altre due tettoie inizialmente previste) era l’unica possibile in funzione del rispetto di tali prescrizioni (con particolare riferimento alle norme sulle distanze dai confini, dalle strade e dalle abitazioni ) ;

c) che, nondimeno, nella fase di redazione e presentazione delle tavole progettuali, il geometra era incorso nell’omessa valutazione del piano del declivio del terreno e della necessità di una costosa attività per adeguarlo alle costruzioni, sicché,in sede di esecuzione dei lavori, era stato necessario, per la realizzazione delle due tettoie, un esborso ulteriore, rispetto al previsto, di Euro 11.067,49. Ritenuto dunque sussistente l’inesatto adempimento del geometra Rappuoli alla propria obbligazione professionale, la Corte territoriale lo ha condannato a pagare alla sig.ra Rosati la predetta somma , a titolo di risarcimento del danno derivante dalla spesa aggiuntiv a non preventivata, sostenuta per il completamento di due delle quattro tettoie.

Quanto alle altre due strutture, non realizzate a causa del notevole esborso economico necessario per l’adeguamento del terreno, il giudice d’appello ha ritenuto non provato il danno che sarebbe derivato da tale mancata realizzazione , anche in ragion e della circostanza che l’azienda agricola risultava cancellata dalla camera di commercio e che dunque non sarebbe stata svolta l’attività per cui la costruzione dei manufatti era stata richiesta. La Corte territoriale ha infine rigettato la domanda di manleva proposta da Marco Rappuoli nei confronti dell’Allianz Assicurazioni s.p.a., sul rilievo della circostanza (non contestata) che la richiesta di risarcimento era stata formulata dalla danneggiata (in data 11 maggio 2001), prima della stipula del contratto di assicurazione, avvenuta il 22 agosto 2021, sicché la polizza doveva reputarsi non operativa per avere l’assicurato taciuto all’assicuratore la pendenza del sinistro al momento della conclusione del contratto.

3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione Marco Rappuoli,sulla base di due motivi.Samuela Rosati non ha depositato controricorso, formulando istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza, oggetto di separato provvedimento presidenziale. Non ha svolto difese in sede di legittimità l’intimata Allianz s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte. Solo l’intimata Samuela Rosatiha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE La memoria depositata da Samuela Rosati è inammissibile. Nel giudizio davanti la Corte di Cassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza, con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie (Cass.15/11/2017, n.27140; Cass, Sez, Un., 10/04/2019, n.10019; Cass.26/07/2019, n. 20322).

1. Con il primo motivo è denunciat o « Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.». Il ricorrente sostiene che il giudice d ’appello avreb be omesso l’esame della circostanza di fatto,accertata dal CTU, che al la stregua della progettazione effettuata, le due tettoie realizzate erano state ubicate all’interno del lotto edificabile nell’unica posizione possibile , tenuto conto delle distanze da rispettare e de lle prescrizioni contenute nelle norme urbanistiche , talché i maggiori costi di realizzazione non avrebbero potuto essere qualificati come una conseguenza immediata e diretta della mancata valutazione, daparte sua,del declivio del terreno e non avrebbero potuto essere imputati , quale danno risarcibile, al suo inadempimento.

Tali costi, infatti, non si sarebbero potuti evitare , dal momento che non sarebbe stato possibile (se non con violazione delle norme urbanistiche)mutare l’ubicazione delle tettoie. 1.1.Il motivo è infondato. 1.1.a. L ’ art. 360, comma 1, n. 5, c od. proc. civ. , come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare (ex aliis,Cass. 21/03/2024 n. 7716;

Cass. 04/07/2023 n. 18886). 1.1.b.Nel caso di specie, tale omissione non è però configurabile , poiché la circostanza storica che le due tettoie realizzate erano state ubicate, secondo le risultanze della CTU, nell’unica posizione possibile ai fini del rispetto delle prescrizioni urbanistiche (ed in particolare delle regole sulle distanze) è stata espressamente tenuta presente dalla Corte d’appello, la quale, peraltro, non l’ha reputata decisiva, in funzione dell’esclusione della responsabilità professionale di M arco Rappuoli. 1.1.c.Il giudizio di non decisività del fatto – che esclude il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.– è cor r etto , in quanto la circostanzache le tettoie non potevano essere ubicate in posizione diversa non integrava un’esimente di resp onsabilità pe r le conseguenze dannose ascrivibili a d errori od omissioni progettual i , posto che, ove, in sede di progettazione , il geometra avesse debitamente valutato il decliviodel terreno e la necessità di sostenere spese rilevanti per adeguarlo alle costruzioni, la cliente avrebbe potuto rinunciare alla realizzazione del progetto, così evitando dette spese.

In presenza dell’omissione del professionista, invece , la sig.ra Rosati, secondo il motivato accertamento di merito compiuto dal giudice d’appello, si era trovata a dover sostenere spese aggiuntive non previste, le quali avevano trovato la loro causa nell’ inesatto adempimento da parte del geom. Rappuoli all a propria obbligazione professionale. In altre parole, alla stregua del detto accertamento, la mancata considerazione del piano di declivio del terreno e la conseguente mancata preventiva stima dei costi aggiuntivi che Samuela Rosati avrebbe dovuto affrontare per il suo adeguamento, aveva determinato un pregiudizio (danno emergente da spese ulteriori non preventivate) imputabile all’inadempimento del professionista, senza che su tale imputabilità incidesse in alcun modo la circostanza che l’ubicazione delle tettoie era l’unicapossibile.

Il primo motivo di ricorso va pertanto rigettato.

2. Con il secondo motivo è denunciata « V iolazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c. [ recte : 1223 c od. civ .: NDR ] , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Assume il ricorrente che, a seguito dell ’omesso esame delle circostanze di fatto indicate nel primo motivo di ricorso, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un “errore in i udicando” nell’applicazione dell’art.1223 cod. civ. alla fattispecie in esame , dal momento che i maggiori costi di realizzazione dell’opera non avrebbero potuto essere considerati conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente del professionista.2.1.Anche il secondo motivo è infondato, atteso che, come si è veduto, alla stregua del motivato accertamento di merito effettuato dalla Corte territoriale, compiuto sulla base di corrette premesse in iure, la spesa non preventivata di Euro 11.067,49 ha costituito il danno emergente dir ettam ente ed immediatamente conseguente all’inesatto adempimentodel professionista. 3.In definitiva, il ricorso proposto da Marco Rappuoli va rigettat o .

4. N on vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione dell a parte resistente e della parte intimata.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del