Decreto — n. 22393/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1788/2024 R.G. proposto da : TACCONE ANNA, TREGNAGHI ALBERTO, TRAPANI GIOVANNI, TALLARITA ENRICO ANTONIO, TARABUSO ANNA, VASTA ANNA MARIA, TORCETTA FRANCESCO, VENEZIA EMANUELE, TRINGALI SALVATORE PRIMO, VERGANI VALERIO, ZUNCHEDDU CLAUDIA, VILLANOVA MATTEO, VUCETICH ALESSANDRA GIUSEPPINA MARIA, ZUMBOLO ADELE, ZELENT MARIAEUGENIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO...
Regesto Legislator
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Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1788/2024 R.G. proposto da : TACCONE ANNA, TREGNAGHI ALBERTO, TRAPANI GIOVANNI, TALLARITA ENRICO ANTONIO, TARABUSO ANNA, VASTA ANNA MARIA, TORCETTA FRANCESCO, VENEZIA EMANUELE, TRINGALI SALVATORE PRIMO, VERGANI VALERIO, ZUNCHEDDU CLAUDIA, VILLANOVA MATTEO, VUCETICH ALESSANDRA GIUSEPPINA MARIA, ZUMBOLO ADELE, ZELENT MARIAEUGENIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- e sul ricorso successivo proposto da VITA GIUSEPPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA N. 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- il primo proposto contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende - Resistente - - il secondo proposto contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4567/2023 depositata il 23/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. Tortorella al pagamento, in favore della resistent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito; condanna la ricorrente difesa dall’Avv. Amoruso al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che nell’esercizio del potere di cui al secondo comma dell’art. 391 c.p.c. liquida in Euro 5 00,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così dec