Decreto — n. 22389/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4424/2024 R.G. proposto da : ESTETICAR S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI N. 189, presso lo studio dell’avvocato NARDELLA GIUSEPPE (NRDGPP71S17H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SARA ASS.NI S.P.A., RAGNI MAURIZIO, MUNTEANU IOANA LUIZA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.11737/2023 depositata il 26/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22389/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ESTETICAR S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI N. 189, presso lo studio dell’avvocato NARDELLA GIUSEPPE (NRDGPP71S17H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SARA ASS.NI S.P.A., RAGNI MAURIZIO, MUNTEANU IOANA LUIZA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.11737/2023 depositata il 26/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4424/2024 R.G. proposto da : ESTETICAR S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI N. 189, presso lo studio dell’avvocato NARDELLA GIUSEPPE (NRDGPP71S17H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SARA ASS.NI S.P.A., RAGNI MAURIZIO, MUNTEANU IOANA LUIZA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.11737/2023 depositata il 26/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 04/08/2024. Il Pres