Decreto — n. 22375/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5524/2024 R.G. proposto da : VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA FARNESE, N. 105, presso lo studio dell’avvocato RODOLFI MARCO (RDLMRC68L11F205K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato HAZAN MAURIZIO (HZNMRZ63M19F205G) -ricorrente- contro SANTORO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PAGANICA, 13, presso lo studio dell’avvocato GENOVESE CARMINE (GNVCMN87L12F839Z) rappresentato e difeso dall'avvocato GENOVESE DONATELLO (GNVDTL64B16G942H) -controricorrente- nonchè contro DI BONITO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Conegliano Via Garibaldi, presso lo studio dell’avvocato GRACIS ALESSANDRO (GRCLSN58H21L407U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro ALLIANZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO N.17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro DI BONITO ROSA, SARDO GIOVANNA, MAIONE ANNA MARIA, DI BONITO TERESA, DI BONITO GIOVANNA, DI BONITO ANTONIETTA, DEL GIUDICE ANTONIO, DI BONITO CAROLINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3480/2023 depositata il 20/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22375/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Allianz , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida –previa compensazione per la metà - in Euro 3 . 0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Carmine Santoro , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida – previa compensazione per tre quarti - in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5524/2024 R.G. proposto da : VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA FARNESE, N. 105, presso lo studio dell’avvocato RODOLFI MARCO (RDLMRC68L11F205K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato HAZAN MAURIZIO (HZNMRZ63M19F205G) -ricorrente- contro SANTORO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PAGANICA, 13, presso lo studio dell’avvocato GENOVESE CARMINE (GNVCMN87L12F839Z) rappresentato e difeso dall'avvocato GENOVESE DONATELLO (GNVDTL64B16G942H) -controricorrente- nonchè contro DI BONITO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Conegliano Via Garibaldi, presso lo studio dell’avvocato GRACIS ALESSANDRO (GRCLSN58H21L407U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro ALLIANZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO N.17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro DI BONITO ROSA, SARDO GIOVANNA, MAIONE ANNA MARIA, DI BONITO TERESA, DI BONITO GIOVANNA, DI BONITO ANTONIETTA, DEL GIUDICE ANTONIO, DI BONITO CAROLINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3480/2023 depositata il 20/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a favore delle parti resistenti, ad eccezione del resistente Giuseppe Di Bonito, atteso che il suo controricorso è stato depositato tardivamente, cioè oltre il termine di cui all’art.370 c.p.c. (essendo stato il ricorso notificato il 20 febbraio 2024 ed il controricorso depositato il 2 aprile); che le spese liquidate a favore del Santoro possono compensarsi per tre quarti del loro ammontare, avendo il medesimo aderito al per i primi tre motivi, mentre possono compensarsi per la metà quanto a quelle liquidate a favore dell’Allianz, avuto riguardo alla desistenza del giudizio della parte ricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Allianz , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida –previa compensazione per la metà - in Euro 3 . 0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Carmine Santoro , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida – previa compensazione per tre quarti - in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.