Decreto — n. 22350/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.967/2024 R.G. proposto da : COPPOLA VINCENZO, elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE DI STABIA VIA COSENZA 13 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FUSCHINO ANTONIO (FSCNTN69L20C129C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI SPA, FATTORUSSO GAETANO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAn.2926/2023depositata il 14/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22350/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COPPOLA VINCENZO, elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE DI STABIA VIA COSENZA 13 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FUSCHINO ANTONIO (FSCNTN69L20C129C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI SPA, FATTORUSSO GAETANO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAn.2926/2023depositata il 14/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.967/2024 R.G. proposto da : COPPOLA VINCENZO, elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE DI STABIA VIA COSENZA 13 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FUSCHINO ANTONIO (FSCNTN69L20C129C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI SPA, FATTORUSSO GAETANO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAn.2926/2023depositata il 14/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 04/08/2024. Il Preside