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Decreto — n. 22275/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22275/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22275/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22275/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rimborso delle spese anticipo delle spese recupero delle spese esecutive spese di difesa spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1902/2023 depositata il 15/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20690/2023 R.G. proposto da : MALANO ANNA GABRIELLA, MARZANO LAURA, MARIANI LUCA, MANZELLA LA BARBERA GIOVANNI, MORINO GIUSEPPE STEFANO, MURA LAURA BARBARA GIOVANNA, MORILLO GLADYS VIOLETA, MORRA GIULIA MARIA ANTONIETTA, MATTIELLO AMALIA, MOSCHI GUIA, MONTEMURRO VINCENZO, MUCCI ORNELLA, MURA INES ARMIDA GIACOMINA, MUCARI BIAGIO, MONTAGANO LUIGI, NAPOLEONE RICCARDO, MODUGNO FABRIZIO PAOLO, MASTANDREA MICHELANGELO, MOTTA ERMANNO, MENIGHETTI MASSIMO, MILITO GIOVANNI, PACE FABIO, NEGRI LUIGIA, OCCHIPINTI GIOVANNI, NEGRI MARIANO, ORLANDELLA BRUNO, PELLARIN PAOLO, PANNOCCHIA PAOLA, OCCHIPINTI PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D CHELINI N 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLARICERCA, MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1902/2023 depositata il 15/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti al pagamento, in favore dell e Amministrazioni controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotata a debito. Così deciso in Roma,il