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Decreto — n. 22274/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22274/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22274/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20922/2023 R.G. proposto da : SCACCHIA MONICA, elettivamente domiciliato in LECCE VIA COSTADURA N. 2/C DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PAGANO CARMELA (PGNCML69T50I119E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GROUPAMA ASSICURAZIONI -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n.23/2023 depositata il 03/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22274/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SCACCHIA MONICA, elettivamente domiciliato in LECCE VIA COSTADURA N. 2/C DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PAGANO CARMELA (PGNCML69T50I119E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GROUPAMA ASSICURAZIONI -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n.23/2023 depositata il 03/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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ostacoli tecnici inosservanza delle prescrizioni di controllo difetti materiali mancata attuazione degli accordi illeciti contratto di fornitura di un'opera contratto di vendita con consegne successive

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20922/2023 R.G. proposto da : SCACCHIA MONICA, elettivamente domiciliato in LECCE VIA COSTADURA N. 2/C DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PAGANO CARMELA (PGNCML69T50I119E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GROUPAMA ASSICURAZIONI -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n.23/2023 depositata il 03/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 04/08/2024. Il Pres