Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 22254/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22254/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22254/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2947/2023 R.G. proposto da : MONACO ATTILIO VINCENZO, elettivamente domiciliato in MELITO DI PORTO SALVO CADUTI DEL LAVORO 6 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FLACHI PASQUALE (FLCPQL76B05F112E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro OPERAMOLLA UGO, elettivamente domiciliato in TRANI VIA TASSELGARDO 7, presso lo studio dell’avvocato FERRERI ROSA (FRRRSO70L55L328D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.585/2022 depositata il 13/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 370 c.p; Decreto — n. 22254/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MONACO ATTILIO VINCENZO, elettivamente domiciliato in MELITO DI PORTO SALVO CADUTI DEL LAVORO 6 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FLACHI PASQUALE (FLCPQL76B05F112E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro OPERAMOLLA UGO, elettivamente domiciliato in TRANI VIA TASSELGARDO 7, presso lo studio dell’avvocato FERRERI ROSA (FRRRSO70L55L328D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.585/2022 depositata il 13/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

Generato dall'IA
anticipo spese tardivo opposizione tardiva tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato intervenuta prescrizione eccezioni processuali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 370 c.p
391, secondo comma, c.p.c., non si deve provvedere sulle spese processuali, atteso che parte resistente non ha notificato e, quindi, depositato il controricorso tempestivamente, secondo il regime dell’art. 370 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2947/2023 R.G. proposto da : MONACO ATTILIO VINCENZO, elettivamente domiciliato in MELITO DI PORTO SALVO CADUTI DEL LAVORO 6 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FLACHI PASQUALE (FLCPQL76B05F112E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro OPERAMOLLA UGO, elettivamente domiciliato in TRANI VIA TASSELGARDO 7, presso lo studio dell’avvocato FERRERI ROSA (FRRRSO70L55L328D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.585/2022 depositata il 13/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non si deve provvedere sulle spese processuali, atteso che parte resistente non ha notificato e, quindi, depositato il controricorso tempestivamente, secondo il regime dell’art. 370 c.p.c. vigente anteriormente alla modifica operata dal d.lgs. n. 149 del 2022, a nulla rilevando che parte resistente abbia depositato invece un’istanza per la definizione con improcedibilità del ricorso, in ragione del mancato tempestivo deposito del ricorso (problema del quale la proposta di definizione non si è occupata);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Nulla sulle spese. Così deciso in Roma,il 04/08/2024.