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Decreto — n. 22225/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22225/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22225/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22225/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria spese di esecuzione revoca dell'esecutore testamentario rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.791/2022 depositata il 04/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19374/2022 R.G. proposto da : CICIA SERGIO, CENTINEO LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA N 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che li rappresenta e difende -ricorrente- CAVICCHIOLO GIULIANA, CELLI ALESSANDRA CARLA OLGA, CERESINI MARIA BEATRICE, CERUTTI ATTILIO, CESTA ROBERTO, CHIAVETTI MIRIAM, CHIAVISTELLI PATRIZIO, CHINNI CLELIA, CIFARELLI ALBERTA, CIRAVEGNA PATRIZIA, AROSIO LOREDANA, COLOMBO WONDIMAGEGN, COMITINI DIEGO, COMMENDATORE FRANCESCA, CONTE MASSIMO, COPPONE CARMELITA, CORTIS CARLO, CORVATTA FABIO, COSTANZO CRISTOFORO, COTI TARCISIO, CRISTINA GIOVANNI, CUCCINIELLO CARMINE, CUMBO ANTONIO, CURTI FABIO, DAVERIO CRISTINA, DE ANGELIS AGRIPPINO, DE FRANCISCIS MAURIZIO, CURTI MARIA TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.791/2022 depositata il 04/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. Amoruso, al pagamento, in favore della parte controricorrente riguardo al loro ricorso, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. Tortorella, al pagamento, in favore della parte controricorrente riguardo al loro ricorso, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso