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Decreto — n. 22212/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22212/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22212/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22212/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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estinzione del debito condanna al pagamento pecuniario soddisfacimento del credito saldo scoperto spese di esecuzione pagamento a contanti del saldo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29132/2022 R.G. proposto da : BIMBI MARCO, BALDI MARCO, BERNARDI MARIA CONSILIA, BECCASTRINI DAMIANO, BISOZZI LUIGI, BRUNETTINI CLAUDIO, BENCI ANTONIO, BLARDI PATRIZIA, ALVISI PAOLA, BABINI ANNA CARLA, BIANCIARDI LUCA, ANDREOTTI MAURIZIO, BUTINI GRAZIA, ANTONIANI VALERIA, BATTISTINI STEFANIA, DEL PRETE GABRIELLA, CONVERSA CARLO, CECCONAMI LORELLA, CATENI CANTINI ALESSANDRO, FALUGIANI DINO, DEL VECCHIO CHIARA, DELL'ANNA PAOLO, CORTIGIANI FRANCA, CADELO MASSIMO, CILOTTI ANNA, DE GAETANO ANTONIO, DEL SEPPIA INES, CECCHI LUIGI, DI LUCA SANTE, CARUSO YVONNE, CAPPETTI PAOLO, CIPRIANI GABRIELE, CANGIANO GIOVANNA, MONTEREGGI ALESSIO, MAZZANTI CARLA, PORCELLINI MANLIO, GALLI MICHELE, NARDI PIERO, LIZZADRO ANGELICA, REGINI ANDREA, PAGNI ANNAMARIA, GIALLI MASSIMO, ROSIGNUOLO MARIO PASQUALE, NUTINI SANDRA, PEDICCHIO FRIDA, SACCHELLI SANDRO, LEOPARDI ANNA, MELIS PIER GIORGIO, FIORINI MAURO, PODDA AUDINO PIETRO MARIO, ROVERE DONATELLA, LIPPI ANNA, IANNUZZIELLO MARIA CARMELA, MAGGI IVANA, LISI CORRADO, LANZILLOTTI ROSSANA, SASSOLI LUANA, FETONI VINCENZA, MASCALCHI MARIO, FRONGIA GIANFRANCO, PAGANOVINICIO ENZO, GUARNOTTA MARA, GUERCINI GIORGIO, MOCHI NICOLA, FINESCHI VITTORIO, FLORI MARIA LAURA, RAIMOLDI ANNIBALE, PARNETTI LUCILLA, LIBRARO MICHELE, FANI CARLA, SCARSI GIOVANNI ENRICO, GARRISI GIUSEPPE ANTONIO ANGELO, MARIOTTI FAUSTO, PETTINI MASSIMO, ORSINI STEFANO, VOLK ALESSANDRO, TORRI DAVIDE, SCIOTI GIOVANNI, SELVAGGINI CESARE, STEFANELLI PATRIZIA, TAFI LUCA, VATTERONI UMBERTO ROBERTO, ZUCCHERELLI DANILO, VENNI ANGELICA, SENIORI COSTANTINI PAOLA, VALENTINI CINZIA, TROTTA PAOLA, VANOLI MAURIZIO, VERGANTINO ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- nonché sul ricorso successivo proposto da BARTALUCCI FABIO, AGUECI TOMMASA, DE GIORGI VINCENZO, BALLONI FILIPPO, PISANI LORENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA, 403, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che li rappresenta e difende -ricorrenti- entrambi contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.7263/2021 depositata il 28/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. Tortorella al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. Amoruso al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.2000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate