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Decreto — n. 22133/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22133/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22133/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTEROISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n.1339/2020 depositata il 22/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22133/2024 — snciv · Corte di Cassazione: (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n.1339/2020 depositata il 22/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese accessorie spese di esecuzione ripetibili rimborso delle spese anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n.1339/2020 depositata il 22/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14490/2022 R.G. proposto da : BARTOLETTI EMANUELE, BEOMONTE ZOBEL BRUNO, CARELLO PAOLO, BUSSI ROBERTO, CARISTO SERENELLA, CAMPOFIORITO PIETRO, CICONTE VINCENZO ANTONIO, CAMMARERI GIUSEPPE, BIASIO MARISA, CORTELLA CARLO, CANTA MARCO, BONVICINI ANGELO, LANUCARA ITALO, FAZZUTTI GIOVANNI FRANCESCO, LAMONICA FRANCESCO, SPANEDDA MARIA, D'AROMA ALESSANDRO, GALEAZZI TARINO IMPERIALE ALBERTO ANGELO, MAZZONI GUGLIELMO, FERRARI FRANCO ALBERTO, GERARDI PAOLO, GANAU ALESSANDRO, MELONI CARLO, MANCA DONATELLA, EVANGELISTA ANTONIO, MONTANARA ELISA, IPPOLITI ANNA MARIA, LOCATELLI ROBERTO, LAMONICA CECILIA, MANCUSO MAURIZIO, LADISA NICOLETTA, MONTANARA SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D.

CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTEROISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n.1339/2020 depositata il 22/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 0