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Decreto — n. 22127/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22127/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22127/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20865/2023 R.G. proposto da : CANGEMI ANTONIO, SERAFINO MARIA LORELLA, elettivamente domiciliati in Palmi Michelangelo, presso lo studio dell’avvocato NIZZARI FRANCESCO (NZZFNC68B22G288H) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ANAS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.639/2023depositata il 28/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22127/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CANGEMI ANTONIO, SERAFINO MARIA LORELLA, elettivamente domiciliati in Palmi Michelangelo, presso lo studio dell’avvocato NIZZARI FRANCESCO (NZZFNC68B22G288H) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ANAS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.639/2023depositata il 28/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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desistenza dall'azione azione parziale ripetibili dell'avvocato azione di contestazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20865/2023 R.G. proposto da : CANGEMI ANTONIO, SERAFINO MARIA LORELLA, elettivamente domiciliati in Palmi Michelangelo, presso lo studio dell’avvocato NIZZARI FRANCESCO (NZZFNC68B22G288H) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ANAS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.639/2023depositata il 28/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che –previa compensazione della metà -liquida in Euro 1. 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 03/08/20