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Decreto — n. 22117/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22117/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22117/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20781/2023 R.G. proposto da : NICOLUSSI MARIA GRAZIA, CRIPPA GIORGIA, CRIPPA FRANCESCO, MARCHEL FEDERICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO, N. 51, presso lo studio dell’avvocato CALLIPARI NATALE (CLLNTL52T20B766Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, DEPAOLI MATTIA, elettivamente domiciliati in PADOVA GALL DE GASPERI, presso lo studio dell’avvocato LOCATELLI LORENZO (LCTLNZ61M24F205O) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n.57/2023 depositata il 23/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22117/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : NICOLUSSI MARIA GRAZIA, CRIPPA GIORGIA, CRIPPA FRANCESCO, MARCHEL FEDERICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO, N. 51, presso lo studio dell’avvocato CALLIPARI NATALE (CLLNTL52T20B766Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, DEPAOLI MATTIA, elettivamente domiciliati in PADOVA GALL DE GASPERI, presso lo studio dell’avvocato LOCATELLI LORENZO (LCTLNZ61M24F205O) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n.57/2023 depositata il 23/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali fine del processo adempimento dei presupposti processuali ammende per infrazione procedurale opposizione al precetto esecutivo abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20781/2023 R.G. proposto da : NICOLUSSI MARIA GRAZIA, CRIPPA GIORGIA, CRIPPA FRANCESCO, MARCHEL FEDERICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO, N. 51, presso lo studio dell’avvocato CALLIPARI NATALE (CLLNTL52T20B766Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, DEPAOLI MATTIA, elettivamente domiciliati in PADOVA GALL DE GASPERI, presso lo studio dell’avvocato LOCATELLI LORENZO (LCTLNZ61M24F205O) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n.57/2023 depositata il 23/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 03/08/2024