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Decreto — n. 22099/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 22099/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a health operator association, challenged a lower court ruling against the Brindisi Local Health Authority but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied the relevant procedural articles to terminate the proceedings and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation extinction of proceedings statutory time limit cassation appeal procedural default indigenza processuale non provata anticipo delle spese mancata contestazione dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15249/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Di Porto (c.f.: DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org) e prof.ssa Isabella Loiodice (c.f.: LDCSLL67B47L328X – loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it), e domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, Via G.B. Martini n. 13 -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, rappresentata, assistita e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pierandrea PICCINNI (C.F.

PCCPND76S23D862V – P.E.C. piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it) e Maurizio FRIOLO (C.F. FRLMZN64H09F152Y – P.E.C. friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it) e con entrambi elettivamente domiciliata in (00165) Roma, alla Via Aurelia 353 presso e nello studio dell’Avv. Barbara Cataldi -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI LECCEn.1266/2022depositata il 30/12/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISIparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,in data 31/07/20