Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, O.S.A. - Operatori Sanitari Associati, challenged a Brindisi Local Health Authority judgment but remained silent on the settlement offer. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case and award costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14058/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Di Porto (c.f.: DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org) e prof.ssa Isabella Loiodice, nata a Trani il 7 febbraio 1967 (c.f.: LDCSLL67B47L328X –loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it), e domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, Via G.B. Martini n. 13 -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, rappresentata, assistita e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pierandrea PICCINNI (C.F.
PCCPND76S23D862V – P.E.C. piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it) e Maurizio FRIOLO (C.F. FRLMZN64H09F152Y – P.E.C. friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it) e con entrambi elettivamente domiciliata in (00165) Roma, alla Via Aurelia 353 presso e nello studio dell’Avv. Barbara Cataldi -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DI BRINDISI n.1742/2022 depositata il 13/12/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISIparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,in data 1/0