Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, representing O.S.A. - Operatori Sanitari Associati, challenged a second-instance judgment against Azienda Sanitaria Locale di Brindisi regarding healthcare liability. The court ruled that the silence following the proposal for judgment definition constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12850/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, rappresentata e difesa dall’avvocato DI PORTO ANDREA (DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org ) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE ISABELLA (LDCSLL67B47L328X) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, rappresentata, assistita e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pierandrea PICCINNI (C.F. PCCPND76S23D862V – P.E.C. piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it FAX 0831536778) e Maurizio FRIOLO (C.F.
FRLMZN64H09F152Y – P.E.C. friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it FAX 0831536778) e con entrambi elettivamente domiciliata in (00165) Roma, alla Via Aurelia 353 presso e nello studio dell’Avv. Barbara Cataldi -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI LECCE n. 1196/2022depositata il 29/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISIparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,in data 1/08