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Ordinanza Interlocutoria — n. 22091/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends jurisdiction ruling pending Supreme Court resolution on water authority competence.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22091/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the interlocutory order regarding jurisdiction between ordinary and regional water tribunals. The Consorzio argued for regional tribunal competence based on water maintenance issues, while the opposing party contested this. The court deferred the decision because a prior ruling had referred a conflicting judicial interpretation to the Supreme Court, making the current ruling dependent on that pending resolution.

Regesto Legislator

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Art. 140 lett. e) RD n. 1775/1993; When a prior ruling refers a jurisdictional conflict to the Supreme Court regarding the division of competence between ordinary and regional water tribunals, the current regulation of competence is suspended pending the Supreme Court's decision.

Parole chiave

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jurisdiction regulation water authority competence ordinary tribunal regional water tribunal suspension of proceedings Supreme Court reference maintenance liability responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 140 lett. e) RD n. 1775/1993
42 c.p.c., deducendo la violazione e erronea applicazione dell’art. 140 lett.
art. 2051 c.c
art. 42 c.p
Il Consorzio ha proposto, assumendo l’impugnabilità immediata dell’ordinanza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorso per il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo la violazione e erronea applicazione dell’art.
art. 380-ter c.p
La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018
Il Collegio rileva che questa Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25552/2023 R.G. proposto da : CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA, rappresentato e difeso dagli Avv. Franco Pilia e Carlo Pilia, domiciliati secondo PEC -ricorrente- contro SARDO CARLO ENRICO, rappresentato e difeso dall’Avv. Sebastiano Pes, domiciliato secondo PEC -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di SASSARI n. 846/2023 depositata il 27/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Presidente RelatoreRAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Sassari, con l’ordinanza qui impugnata (emessa dopo la concessione di termini per note sulla relativa questione), decidendo sull’eccezione formulata dal Consorzio ricorrente, convenuto da Carlo Enrico Sardo per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per l’allagamento di terreni, conseguente allo straripamento dei canali di bonifica consortili per asserita mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, ha affermato la propria competenza sulla controversia e negato quella del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Cagliari, sull’assunto che la controversia inerisse a responsabilità del Consorzio per cose in custodia ex art. 2051 c.c. Il Consorzio ha proposto, assumendo l’impugnabilità immediata dell’ordinanza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorso per il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo la violazione e erronea applicazione dell’art. 140 lett.

e) RD n. 1775/1993.

2. Al ricorso ha resistito con memoria il Sardo. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. ed il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Cagliari. Le parti hanno depositato memoria.

3. Nell’imminenza dell’odierna adunanza è sopravvenuto impedimento del Relatore designato, che è stato sostituito dal Presidente Titolare con il Presidente del Collegio. Considerato che:

1. Il Collegio rileva che questa Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art. 140 lettera e) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra Tribunale ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle cause «caratterizzate dal comune denominatore della derivazione del danno di cui si chiede il risarcimento dalla omessa o difettosa manutenzione dell’opera idraulica o del corso d’acqua»; poiché si è in attesa della decisione delle Sezioni Unite, sussistono ragioni di opportunità che inducono a rinviare la decisione del presente regolamento di competenza nell’attesa di detta decisione, posto che le questioni che saranno decise sono rilevanti per la decisione del presente regolamento di competenza.

Per Questi Motivi La Corte rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul ricorso iscritto al n. 1558/2022 R.G., oggetto di ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile