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Ordinanza Interlocutoria — n. 22089/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding agrarian lease termination and legal costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22089/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order challenging the lower court's judgment on an agrarian lease dispute. The appellants argued that the lease termination notice was irregular due to being sent to the deceased tenant's address and claimed the lower court failed to properly allocate forensic expert costs. The court rejected these arguments, upholding the lower court's findings on the validity of the notice and the correct assignment of litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; The Court of Cassation holds that a lower court's decision is not nullified merely because it disagrees with the appellant's interpretation of procedural rules regarding notice validity or cost allocation when the reasoning is logically sound.

Parole chiave

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agrarian lease termination irregular notice delivery legal costs allocation forensic expert expenses Cassation appeal dismissal procedural nullity statutory interpretation

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Con il terzo motivo , i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn.
Art. 303 c.p.c.
Art. 1334 c.c.
Art. 1335 c.c.
Art. 4, 48 e 49 legge 203/1982
Conseguente rinnovo del contratto di affitto agrario per ulteriori 15 anni e quindi con scadenza al 15/11/2027, cosi’come disposto dall’art. 4 legge 203/1982 ” .
Art. 91, 92 c.p.c.
Art. 88 c.p.c.
e art. 88 c.p.c. per vizio di motivazione.
artt. 1334 c.c
Con il secondo motivo , i ricorrenti denunciano, in relazione alla posizione processuale di Tirriciello Donato e Gerardo,la “ Nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.303 c.p.c., artt. 1334 c.c.
art. 4 legge 203/1982
Conseguente rinnovo del contratto di affitto agrario per ulteriori 15 anni e quindi con scadenza al 15/11/2027, cosi’come disposto dall’art. 4 legge 203/1982 ” .
art. 88 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 17686/2007

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3174/2020 R.G. proposto da: TIRRICIELLO DONATO, TIRRICIELLO GERARDO, TIRRICIELLO CATERINA, TIRRICIELLO INCORONATA, TIRRICIELLO ROSA, TIRRICIELLO IRENE, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesidagli avvocati PAOLINO VINCENZO (PLNVCN60A22H307X), MURANO ANTONIO (MRNNTN59H07F104J), con domiciliazione telematica come in atti - r icorrent i - Contro MARINUCCI DE’REGUARDATI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANI FILIPPO (CSTFPP69C10H501H), che l a rappresenta e difende, con domiciliazione telematica come in atti - c ontroricorrente - nonchécontro LAPADULA GIOVANNA - i ntimat a - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di POTENZA n. 386/2019depositata il 7/11/2019 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglioin data 1/03/2024 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in data 21/05/2013, Marina Marinucci dé Reguardati(odierna controricorrente), proprietaria di alcuni terreni siti in agro di Ripacandida (PZ) alla C.da Celentino, convenne dinnanzi al Tribunale di Melfi (ora accorpato al Tribunale di Potenza) per veder dichiarare scaduto alla data del 10/11/2012 il contratto agrario stipulato nell’annata agraria 1975 da Tirriciello Attilio e, alla morte di questi, proseguito dai suoi eredi Tirriciello Donato, Tirriciello Caterina, Tirriciello Gerardo, Tirriciello Incoronata,Tirriciello Irene e Tirriciello Rosa.

In subordine, chiese dichiararsi la risoluzione del contratto alla diversa data da individuarsi da parte del Tribunale.

2. Costituendosi in giudizio, Tirriciello Caterina, Incoronata, Irene e Rosa eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che, alla morte del genitore , il rapporto agrario era proseguito con i soli germani Tirriciello Gerardo e Tirriciello Donato. Nel merito, chiesero il rigetto delle domande, per carenza di rituale disdetta. In subordine, chiesero l’indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo.

3. Anche Tirriciello Donato e Tirriciello Gerardo si costituirono con separato atto, chiedendo: (i) il rigetto della domanda di accertamento della scadenza del contratto; (ii) in via riconvenzionale, la condanna della de’ Reguardati al pagamento dei miglioramenti ed addizioni apportate ai fondi, per la somma complessiva di euro77.766,82; (iii) i l tutto, con vittoria di spese di lite. L’altra coerede Lapadula Giovanna rimase invece contumace.

4. Con sentenza n. 106/2017 il Tribunale adito , accertato che dopo il decesso di Tirriciello Attilio la conduzione dei fondi era rimasta in capo ai soli eredi maschi di questo, dichiarò scaduto il contratto di affitto al termine dell’annata agraria 2011/2012, in virtù della disdetta loro inviata dalla proprietaria Marina Marinucci d é Reguardati in data 13/10/2011; condannò i fratelli che avevano proseguito il rapporto agrario dopo la morte del genitore (Tirriciello Gerardo e Tirriciello Donato) al rilascio dei terreni alla data dell’11/11/2017; rigettò la domanda riconvenzionale proposta da tutti gli eredi Tirriciello; rigettò altresì la domanda dell’attrice nei confronti delle sorelle che erano rimaste estranee alla conduzione dei terreni, compensando le spese tra queste ultime e parte attrice.

5. Avverso la sentenza di primo grado tutti i germani Tirriciello proposerocongiuntamente gravame dinanzi alla Corte d ’ appello di Potenza-Sezione specializzata Agraria. In particolare, le sorelle Tirriciello Caterina, Incoronata, Irene e Rosa dedussero l’erroneità della decisione di compensazione delle spese che le aveva riguardate. La déReguardati si costituì, mentre Lapadula Giovanna rimase contumace.

6. Con sentenza n. 386 / 2019 depositata in data 7/11/2019 , oggetto di ricorso, la Corte d ’ Appello di Potenza ha rigettato il gravame proposto.

7. Avverso la predetta sentenza Donato, Gerardo, Caterina, Incoronata, Rosa e Irene Tirriciello propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Marinucci dé Reguardati resiste con controricorso.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 386 - bis 1 c.p.c.

9. Le parti hanno depositato memori e . M OTIVI DELLADECISIONE 1. Con il primo motivo , relativ o alla posizione processuale di Tirriciello Incoronata, Tirriciello Irene, Tirriciello Caterina e Tirriciello Rosa, i ricorrenti denunciano “ Nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per vizio di motivazione. Mancanza e/o difetto di motivazione in relazione alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione delle spese e compensi legali”, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di motivare la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione delle spese legali, relativamente alla posizione processuale delle sorelle.

2. Con il secondo motivo , i ricorrenti denunciano, in relazione alla posizione processuale di Tirriciello Donato e Gerardo,la “ Nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.303 c.p.c., artt. 1334 c.c. e 1335 c.c., artt. 4, 48 e 49 legge 203/1982 -Insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione alla irritualità della disdetta – Mancato invio della disdetta del contratto agrario perché spedita irritualmente in data 03/10/2011 presso il domicilio del conduttore originario (Tirriciello Attilio) deceduto quattro anni prima e precisamente in data 03/10/2007.

Mancato invio della disdetta del contratto agrario in quanto non spedita all’indirizzo di Tirriciello Donato, subentrato nella conduzione in luogo di Tirriciello Attilio. Conseguente rinnovo del contratto di affitto agrario per ulteriori 15 anni e quindi con scadenza al 15/11/2027, cosi’come disposto dall’art. 4 legge 203/1982 ” . A detta dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nella motivazione della decisione in relazione alla disdetta del contratto agrario, affermando che tale disdetta fosse stata rituale, nonostante la missiva fosse stata indirizzata al fittavolo defunto e ben oltre un anno dal decesso, presupponendo l’operatività della presunzione di conoscenza da parte degli eredi.

I ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe confermato sul punto la sentenza di primo grado sulla base di deduzioni astratte e richiamando il principio affermato da Cass., n. 17686/2007 , che , se correttamente interpretato, avrebbe dovuto far propendere, invece, per l’irritualità della disdetta ed il conseguente rinnovo del contratto in questione.

3. Con il terzo motivo , i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c., “Nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e art. 88 c.p.c. per vizio di motivazione. -Mancanza e/o difetto di motivazione in relazione alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di C.T.U. grafologica, che dovevano essere poste a carico di Marina Marinucci déReguardati, stante l’accertamento dell’autenticità della firma apposta sulla scrittura privata del 27/3/2008, che era stata disconosciuta”.I ricorrenti deducono che la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare l’impugnazione relativa al capo della sentenza con cui è stata disposta la condanna degli odierni ricorrenti delle spese di CTU.

A detta dei ricorrenti, stante l’accertamento dell’autenticità della firma apposta sulla scrittura privata di subentro al contratto agrario, disconosciuta dalla proprietaria, e quindi l’esito sfavorevole della CTU, la sentenza gravata avrebbe dovuto più correttamente porre dette spese a carico dell ’ odierna controricorrente.

4. Ritiene il Collegio che i l secondo motivo del ricors o pon e questioni di rilievo nomofilattico, per le quali appare opportuna la trattazione in pubblica udienza. P