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Decreto — n. 22074/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal after 40 days; judgment declared extinct per Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 22074/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, Battaglia Lorenzo, did not respond to the proposal to define the judgment, while the opposing parties, Generali Italia and Scuri Giorgio, argued for the dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, extinguishing the case and awarding costs to the losing side.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the judgment within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings forty-day period proposal to define judgment allocation of costs renunciation of appeal cassation dismissal ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con compensazione della metà del loro ammontare, in ragione della desistenza dal giudizio;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19907/2023 R.G. proposto da : BATTAGLIA LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PILO ALBERTELLI, 15, presso lo studio dell’avvocato SEGANTI ANTONELLO (SGNNNL70E15H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato RAIOLA AURELIO ROSARIO (RLARRS70S12A940U) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO (LBRFBA62L24H501S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro SCURI GIORGIO, elettivamente domiciliato in BERGAMO VIA GARIBALDI, 24, presso lo studio dell’avvocato VITALI SILVERIO (VTLSVR69D10A794Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CATTOLICA ASSNI SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.859/2023depositata il 22/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con compensazione della metà del loro ammontare, in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida –previa compensazione per la metà - in Euro 1 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatariodel resistente Scuri. Così deciso in Roma,il 03/