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Decreto — n. 21911/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to file within statutory time limits, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 21911/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to file the request within the prescribed forty-day period. The appellant, represented by counsel, did not submit the appeal in time, while the respondent argued for dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to file a cassation appeal within the statutory period constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal statutory time limits procedural default extinction of proceedings waiver of rights legal costs non-constituted party obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe che non sussistono i presupposti per la condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art.
Art. 96, 3° comma, c.p.c.
391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe che non sussistono i presupposti per la condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c., come richiesto dalla parte controricorrente;
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20731/2022 R.G. proposto da : PINTO PAOLA rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Di Furia e Gianluigi Mucciaccio, domiciliazione telematica come in atti , ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge; -ricorrentenon costituita- contro COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI , rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Alessandro Magni (MGNFNC69B15H501Z – francescoalessandromagni@ordineavvocatiroma.org) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 1299/2021.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe che non sussistono i presupposti per la condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c., come richiesto dalla parte controricorrente;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 1.250,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, in data 1/08/