Cassation court dismisses revocation appeal but allows correction of clerical error in judgment text.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the revocation appeal inadmissible because the alleged error was legal, not factual, and the plaintiffs had already lost the underlying case. While rejecting the request to overturn the judgment, the court granted the request to correct a clerical error listing the wrong names of the defense attorneys in the document's header. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay the defendant's legal fees, and the judgment text was amended to remove the incorrect names.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis, Art. 395, n. 4 c.p.c.; Revocation appeals based on legal errors are inadmissible when the party has already lost the main proceedings, whereas clerical errors in the judgment's header requiring name corrections are subject to remedial measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14803/2023R.G. proposto da CARELLI EUGENIA, TUCCI MICHELE E NEGRO OSVALDO, rappresentatie difesi dall’Avv. Attilio Sebastio –ricorrenti – contro COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.Stefano Caffo –controricorrente – nonché contro RIPA ANTONIO, NELLA QUALITA’ DI EREDE DI DI BELLO ROSSANA LUBELLI LUIGI CASIMIRO INGROSSO MAURO ORLANDO COSIMO APRILE CARLO CILIO VINCENZINA REVOCAZIONE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONEE CONTESTUALE CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE r.g. n. 14803/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi –intimati – Avverso e per la revocazione dellasentenza n. 672 6 / 20 2 3 del la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il giorno 7 marzo2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22 maggio 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che con la sentenza n. 6726/2023, in epigrafe meglio indicata, questa Corte ha: (a) in accoglimento del ricorso principale dispiegato dal Comune di Taranto, cassato con rinvio la sentenza n. 67/2023 della Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto nella parte recante reiezione della domanda risarcitoria formulata dall’ente comunale avverso suoi amministratori e funzionari; (b) dichiarato inammissibile i ricorsi incidentali condizionati, di identico contenuto, proposti da Eugenia Carelli, Osvaldo Negro, Rossana Di Bello e Michele Tucci, diretti a censurare la mancata declaratoria di estinzione del processo di merito; per quanto ancora qui d’interesse, la Corte ha ritenuto che i vizi denunciati con le impugnazioni incidentali –l’aver ritenuto il giudice di merito non emergente dagli atti l’anteriorità dell’atto di riassunzione – erano riconducibili all’impugnazione perrevocazione di cui all’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. e, pertanto, non erano veicolabili con l’ordinario ricorso per cassazione; con ricorso articolato in un unico, complesso, motivo, Eugenia Carelli, Michele Tucci e Osvaldo Negro domandano la revocazione della ora richiamata sentenza di questa Corte nonché la correzione di un errore materiale in essa contenuto; resiste, con controricorso, il Comune di Taranto; non svolgono difese in questo giudizio le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente specificate; r.g. n. 14803/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi disposta la trattazione in adunanza camerale, il P.G. non ha depositato conclusioni scritte mentre ambedue le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto con l’unico motivodi revocazione, con riferimento agli artt. 391-bis e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., parte istante assume che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi incidentali è frutto di un «abbaglio», consistente nell’aver presupposto «una qualche pregressa soccombenza» degli impugnanti incidentali, totalmente vittoriosi nel giudizio di merito e, quindi, carenti di interesse alla proposizione, in via principale, di una impugnazione per revocazione; l’istanza di revocazione è inammissibile;
è doveroso premettere che ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, num.4, cod. proc. civ., occorre siano integrati i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto– risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – t ra due r appresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez.
Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella r.g. n. 14803/2023 Cons. est. Raffaele Rossi in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n.4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinantedella sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643;
Cass.18/02/2014, n. 3820); d)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236;
Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); tanto precisato, l’argomentare dei ricorrenti si risolve, in sostanza, nel prospettare un erroneo apprezzamento ad opera della sentenza impugnata in ordine alla individuazione del mezzo di tutela esperibile (ovvero alla corretta qualificazione del vizio illo tempore denunciato r.g. n. 14803/2023 Cons. est. Raffaele Rossi come ragione di revocazione) nonché, al fondo, all’esistenza di una situazione di soccombenza abilitante alla revocazione; si tratta, come evidente, di valutazioni di natura propriamente ed esclusivamente giuridica, esito cioè non della inesatta percezione di fatti risultanti ex actis bensì dell’attività di sussunzione della concreta vicenda nell’àmbito di fattispecie giuridiche astratte: sicché il ricorso in vaglio si concreta nella denuncia di un error iuris, non di un error facti; l’inammissibilità della istanza di revocazione assorbe il vaglio sulla questione rescissoria illustrata in ricorso; il ricorso per revocazione è inammissibile; merita invece adesione l’istanza di correzione di errore materiale dispiegata in ricorso: ed invero, per mero vizio di compilazione della epigrafe, la sentenza in parola di questa Corte reca l’indicazione, quali parti intimate, di una serie di soggetti (precisamente:
Stefano Caffio, Luigi Cecinato, Ostilio Giuseppe Adeo, Francesco De Palma, Maria Fontana Vita Della Corte, Francesco De Feis e Claudio Clary) che nel processo hanno assunto la veste di difensori; va pertanto emendata la sentenza, disponendo l’espunzione dal testo di essa dei nominativi dei predetti soggetti, nei termini meglio puntualizzati in dispositivo; il regolamento delle spese della impugnazione per revocazione segue la soccombenza, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento per correzione di errore materiale (Cass. , Sez.
U. , 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203;Cass. 17/09/2013, n. 21213; Cass. 16/01/2024, n. 1625); attesa l’inammissibilità dell’impugnazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrent i - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 r.g. n. 14803/2023 Cons. est. Raffaele Rossi -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorsoper revocazione; condanna Eugenio Carelli, Michele Tucci e Osvaldo Negro al pagamento in favore del Comune di Taranto delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.600 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; dispone la correzione della sentenza n. 6726/2023 emessa da questa Corte in data 7 marzo 2023, nel senso che, nella epigrafe, alla pagina due, righi diciassette – diciannove, siano espunti i seguenti nominativi:
«Stefano Caffio, Cecinato Luigi, Adeo Ostilio Giuseppe, De Palma Francesco, Della Corte Maria Fontana Vita, De Feis Francesco, Clary Claudio»; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel