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Ordinanza — n. 21850/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after filing a revocation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21850/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the strict sixty-day deadline triggered by the prior revocation appeal. The appellant had already filed a revocation appeal against the appellate judgment, which legally constituted knowledge of the decision and started the short limitation period for a cassation appeal. The court ruled that the appeal was untimely and consequently dismissed it without examining the merits of the agrarian lease dispute.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 398 c.p.c.: The deposit of a revocation appeal constitutes legal knowledge of the judgment, triggering the sixty-day deadline for a cassation appeal, which runs from the deposit date in locatizio-style proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal revocation appeal limitation period inadmissible appeal procedural deadline istanza tardiva di restituzione dei termini inosservanza del termine perentorio ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 398 c.p.c.
che a quello di sessanta giorni dalla domanda di revocazione, salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod.
Art. 380 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 327 cod. proc. civ
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4689 del 2021
Cass. n. 4689 del 2021, e ivi altri precedenti richiamati; v.
Cass. n. 2478 del 2016
Cass. n. 13063 del 2016
Cass. n. 13834 del 2010
Cass. n. 20819 del 2009
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Testo completo

/02/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4230/2023 R.G. proposto da : AZIENDA AGRICOLA MARMO MARIA, elettivamente domiciliato in ANDRIA VIA MALPIGHI 284, presso lo studio dell’avvocato LISO ANTONELLA (LSINNL78C51A285Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MER.IM.MERIDIONALE IMMOBILIARE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO MICHELE (DLRMHL69D19A285P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1015/2022 depositata i l 25/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Presidente Relatore RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA. RILEVATO CHE: l’Azienda Agricola Marmo Maria, in persona del suo institore Giuseppe Marmo, ha proposto ricorso per cassazione contro la società Mer.Imm. Meridionale Immobiliare s.r.l. avverso la sentenza n. 1015 del 25 agosto 2022, pronunciata in grado di appello dalla Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di Bari, con la quale sono stati decisi gli appelli reciproci proposti contro la sentenza resa in primo grado sulla controversia, inerente un contratto di affitto di fondi rustici, dalla Sezione Specializzata Agraria del Treibunale di Trani; nel proporre il ricorso la ricorrente ha espressamente precisato che avverso la sentenza impugnata ha già proposto ricorso per revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 1 c.p.c. e che esso era pendente davanti alla corte barese, la quale, con ordinanza del 17 gennaio 2023 (erroneamente indicato con riferimento all’anno 2022 a pag. 2 del ricorso, ma correttamente indicato negli allegati al ricorso), ha respinto l’istanza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione; al ricorso - notificato il 4 febbraio 2023 e depositato il 23 febbraio 2023, sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, ha resistito la Mer.Imm con controricorso, notificato il 28 giugno 2023 e depositato il medesimo giorno; un Consigliere Delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso nel senso della sua inammissibilità per tardività della proposizione, sulla base della seguente motivazione: il ricorso è stato proposto tardivamente, con atto notificato in data 4 febbraio 2023, al di là del termine breve per impugnare decorrente nella specie dal 17 ottobre 2022, data di deposito del ricorso per revocazione avverso la medesima sentenza (v.

Cass. n. 4689 del 2021, e ivi altri precedenti richiamati; v. anche Cass. n. 2478 del 2016, circa la data, ossia quella del deposito, dalla quale far decorrere detto termine per le cause soggette al rito del lavoro); ; parte ricorrente ha depositato tempestiva e rituale istanza di decisione del giudizio ed è stata, quindi, fissata la trattazione per l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, mentre non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; nell’imminenza dell’odierna adunanza, a causa di impedimento sopravvenuto del Consigliere Relatore designato, il Presidente Titolare ha designato come Relatore il Presidente del Collegio.

CONSIDERATO CHE: il Collegio ritiene pienamente corretta la valutazione di tardività della proposizione del ricorso per cassazione, espressa dalla proposta di definizione; nella memoria parte ricorrente non comprende che nei processi che, anche in sede di impugnazione, si introducono non con citazione, da portarsi a conoscenza della controparte e poi del giudice mediante deposito, bensì con il deposito del ricorso, che segna come momento rilevante la presa di contatto con il giudice, cui è demandato di fissare l’udienza di trattazione in relazione alla quale il giudizio deve essere portato a conoscenza della controparte, mediante notificazione ad essa del ricorso e del relativo decreto giudiciale, l’esercizio del diritto di impugnazione è correlato al deposito del ricorso, di mood che, nei processi da introdursi con ricorso, come quello di revocazione nel caso di cui trattasi, è il deposito stesso del ricorso che evidenzia la conoscenza della sentenza ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione consentito con altro mezzo, come appunto il ricorso ordinario per cassazione; al riguardo, tanto è stato già affermato da questa Corte con la sentenza 20819 del 2009, la quale ha statuito che Il deposito del ricorso per revocazione di una sentenza in grado di appello integra, nei confronti della parte istante, conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, la cui tempestività dev'essere pertanto verificata sia con riguardo al termine di un anno dal deposito (ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. nel testo "ratione temporis" applicabile nella specie, vigente anteriormente alla modifica apportata dalla l. 18 giugno 2009, n.

69) che a quello di sessanta giorni dalla domanda di revocazione, salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.; ne consegue che, ove la sentenza impugnata per revocazione sia stata pronunciata col rito locatizio (riconducibile a quello del lavoro), poiché esso prevede che l'impugnazione si perfeziona col deposito del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", è da questa data che deve intendersi decorrente il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione (e non, quindi, dalla successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte). ;

è palese che il principio, proclamato per il rito locatizio, si applica anche al rito agrario, così come a quello di lavoro e previdenza, da cui i primi due mutuano la disciplina ( si vedano, in termini Cass. n. 13063 del 2016 e 13834 del 2010; deve, dunque, dichiararsi che il giudizio sul ricorso è definito nei termini di cui alla proposta di definizione, con la conseguenza che il ricorso è dichiarato inammissibile per la sua tardività manifesta; la definizione del giudizio nei termini indicati dalla proposta rende applicabile l’art. 380, terzo comma, c.p.c.; tuttavia, il controricorso, come eccepito anche dalla parte ricorrente è tardivo, avuto riguardo al vigente ed applicabile art.370 c.p.c. e considerato quanto riferito sopra circa il momento del suo deposito; ne segue che non deve provvedersi sulle spese e nemmeno ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., stante l’inammissibilità del controricorso; viceversa deve farsi applicazione della sanzione di cui al quarto comma della detta norma e per la relativa condanna si provvede nel dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Condanna parte ricorrente al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.000,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 13/02/2024, nella camera di consiglio del