Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, representing a school, challenged a lower court judgment against the Ministry of Education, but remained silent after the offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10551/2023 R.G. proposto da : LUPIA MATTEO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato Salvatore IANNONE (NNNSVT74B01B085O - avviannone@pec.giuffre.it. ) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRONÀ, domiciliati ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587- ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO di CATANZARO n. 105/2023depositata il 2/02/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con la precisazione che deve reputarsi comunque tempestiva la costituzione della parte controricorrente, essendo stato il ricorso notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato anziché all’Avvocatura Generale dello Stato (Cass., ord., 24/06/2020, n. 12410 e Cass. 4977/2015),
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/07/2024 Il P