Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing health operators, challenged a lower court judgment against the Brindisi Local Health Authority but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10035/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, rappresentata e difesa d a ll’avvocato DI PORTO ANDREA (DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org ) unitamente all'avvocato LOIODICE ISABELLA (LDCSLL67B47L328X- loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati PICCINNI PIERANDREA (PCCPND76S23D862V - piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it), CATALDI BARBARA (CTLBBR77C58D862C), FRIOLO MAURIZIO (FRLMZN64H09F152Y – friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI LECCE n. 1083/2022depositata il 21/10/2020.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 16