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Ordinanza — n. 21731/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding bankruptcy jurisdiction and damages calculation in sublease theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21731/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal filed by Finlay Italiana against the Second Instance Court's judgment in a dispute over stolen industrial machinery. Finlay argued that the Second Instance Court erred in jurisdiction and damages calculation, while Eurosud and the bankrupt Euroinerti S.R.L. did not file counter-arguments. The court rejected the claims, holding that bankruptcy jurisdiction applies to all debts affecting the estate and that the appellant's arguments regarding VAT and partial appeal acceptance were legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 2059 c.c.; Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 13 D.P.R. 115/2002: The bankruptcy tribunal has exclusive jurisdiction over all claims against the debtor's estate, and a cassation appeal based on erroneous reasoning regarding VAT inclusion or non-existent partial reform is inadmissible.

Parole chiave

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bankruptcy jurisdiction sublease theft damages cassation appeal dismissal VAT calculation error partial appeal acceptance culpa in contrahendo restituzione e risarcimento ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di impugnazione si deduce, ex art. 360, co.
Art. 112, 115 co. 1 c.p.c.
Lo è la denuncia della violazione dell’art. 112 c.p.c., riferita ad una pretesa omessa pronuncia integrale sul quarto motivo di appello, di cui si offre la riproduzione alle pagine 9-10.
Art. 2697 c.c.
e 1227 c.c., in realtà sollecita una rivalutazione di circostanze di fatto e solo all’esito di essa postula, come mera conseguenza di tale rivalutazione, sia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sia quella dell’art.
Art. 1227 c.c.
2697 c.c., sia quella dell’art. 1227 c.c. Ne discende che il motivo è del tutto inidoneo ad assolvere all’onere di dimostrare la violazione o la falsa applicazione delle citate norme, attesi i limiti del controllo sulla ricostruzione della quaestio facti segnati all’attuale n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 360 c.p
CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di impugnazione si deduce, ex art. 360, co.
art. 112 c.p
Lo è la denuncia della violazione dell’art. 112 c.p.c., riferita ad una pretesa omessa pronuncia integrale sul quarto motivo di appello, di cui si offre la riproduzione alle pagine 9-10.
art. 115 c.p
La deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c.
artt. 2697 c.c
14 alla violazione degli artt. 2697 c.c.
art. 2697 c.c
e 1227 c.c., in realtà sollecita una rivalutazione di circostanze di fatto e solo all’esito di essa postula, come mera conseguenza di tale rivalutazione, sia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sia quella dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20350 del 2005
(Cass. n. 20350 del 2005).
Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8468/2021 R.G. proposto da : FINLAY ITALIANA DI PORRO SERGIO C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 153, presso lo studio dell’avvocato BLASI FABIO (BLSFBA59E29H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato ARGENTA ANDREA (RGNNDR72A16E290W) -ricorrente- contro EUROSUD DI GIUFFRIDA SALVATORE, FALLIMENTO EUROINERTI SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1532/2020depositata il 16/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Presidente Relatore RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA.

RILEVATO CHE: EUROSUD DI GIUFFRIDA SALVATORE aveva concesso in nolo a freddo a FINLAY ITALIANA S.a.s. un macchinario industriale poi concesso in sub noleggio da FINLAY ad EUROINERTI S.R.L.; il bene, dopo la consegna ad Euroinerti, era stato oggetto di furto. Eurosud aveva quindi convenuto in giudizio Finlay Italiana per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del furto del bene sublocato alla Euroinerti S.r.l. La convenuta si costituiva e veniva autorizzata a chiamare in causa la Euroinerti per esserne malevata. Sopravvenuto il fallimento della medesima, la causa veniva riassunta nei confronti della Curatela Fallimentare, che rimaneva contumace.

Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda principale e condannavaFinlay Italiana al risarcimento del danno in misura pari al valore del bene, determinato in euro 120.000,00, oltre interessi legali dalla domanda. Dichiarava inammissibili le domande della convenuta. Finlay Italiana proponeva appello e l’appellata Eurosud di Giuffrida Salvatore, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’impugnazione , mentre la terza chiamata rimaneva contumace. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1532/2020, pubblicata il 16 settembre 2020, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso la predetta sentenza, FINLAY ITALIANA DI PORRO SERGIO C S.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi di impugnazione. EUROSUD DI GIUFFRIDA SALVATORE e FALLIMENTO DI EUROINERTI S.R.L., non avendo presentato controricorsi, sono rimasti intimati. È stata fissata la trattazione per l’adunanza camerale del 13 febbraio 2024 ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministeropresso la Corte. A causa di impedimento del relatore designato sopravvenuto nell’imminenza dell’adunanza odierna, il Presidente Titolare designava come relatore il Presidente del Collegio.

CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di impugnazione si deduce, ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 115 co. 1 c.p.c., 2697 c.c. e 1227 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, “laddove la Corte d’Appello di Catania, con ciò omettendo di pronunciarsi integralmente sul quarto motivo di appello, nonostante non fosse contestata tra le parti la consegna del bene oggetto di controversia alla Euroinerti SRL, in assenza di prova del mancato rinvenimento del macchinario nel fallimento Euroinerti SRL e nonostante l’inerzia della Eurosud nell’esperimento della domanda di rivendicazione del bene stesso, non ha rigettato la domanda risarcitoria svolta nei confronti della odierna ricorrente e, comunque, non ha pronunciato il concorso di colpa della Eurosud”.

Il motivo affastella, come rivela la sua intestazione, censure eterogenee, peraltro afferenti alla violazione e/o falsa applicazione sia di norme del procedimento, sia di norme di diritto sostanziale, nonché inerenti al paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Già questa sua articolazione potrebbe evidenziare una prima ragione di problematica ammissibilità del motivo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3397 del 2024), ma se essa – come reputa un certo orientamento di questa Corte (ex multis, Cass. n. 39169 del 2021) non si ritenesse di per sé decisivo, dovendosi procedere all’esame d e ll’illustrazione del motivo per verificare se siano percepibili le distinte censure preannunciate, ognuna di esse risulterebbe affetta da inammissibilità.

Lo è la denuncia della violazione dell’art. 112 c.p.c., riferita ad una pretesa omessa pronuncia integrale sul quarto motivo di appello, di cui si offre la riproduzione alle pagine 9-10. Essa avrebbe riguardato la prospettazione di un concorso di colpa della ditta Eurosud nella causazione del danno. L’assunto è privo di pregio, atteso che la corte territoriale si è pronunciata sul motivo di appello rivendicante il concorso di colpa di Eurosud: basta leggere l’esposizione che nella motivazione inizia dal quartultimo rigo della pag. 5 della sentenza, proprio sotto la rubrica “mancato accertamento del concorso di colpa di Eurosud”.

La censura è, dunque, inammissibile, in quanto smentita dalla motivazione della sentenza e, dunque, risolvendosi in una critica priva di correlazione con essa. La deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c. è pretestuosa: si assume che la corte etnea non avrebbe ritenuto incontestato il fatto della consegna ad Euroinerti da parte di Eurosud, ma a pag. 3 risulta il contrario, dato che la sentenza riferisce che il bene venne ritirato presso Eurosud da ditta incaricata dalla Euroinerti. Anche questa censura è priva di giustificazione in relazione alla motivazione.

Il residuo tessuto argomentativo, là dove allude brevemente a pag. 14 alla violazione degli artt. 2697 c.c. e 1227 c.c., in realtà sollecita una rivalutazione di circostanze di fatto e solo all’esito di essa postula, come mera conseguenza di tale rivalutazione, sia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sia quella dell’art. 1227 c.c. Ne discende che il motivo è del tutto inidoneo ad assolvere all’onere di dimostrare la violazione o la falsa applicazione delle citate norme, attesi i limiti del controllo sulla ricostruzione della quaestio facti segnati all’attuale n. 5 dell’art.360 c.p.c.

Non solo: nessuna critica specifica si svolge alla motivazione enunciata alle pagine 5-6 circa l’esclusione del concorso di colpa di Eurosud, la quale, naturalmente implica a maggior ragione l’esclusione di una responsabilità esclusiva della medesima, evocata nell’intestazione sotto il profilo di quella che si dice inerzia nell’esperimento di una domanda di rivendicazione contro Euroinerti, di cui v’è traccia nella cennata riproduzione del quarto motivo di appello. La motivazione enunciata a pag. 6 in chiusura dell’argomentazione dalla sentenza impugnata, nel senso che l’obbligazione di restituzione del bene noleggiato al noleggiatore (Eurosud) grava interamente ed esclusivamente su Finlay che lo deteneva in forza del titolo negoziale di noleggio , risulta completamente ignorata.

Tale motivazione – ma lo si nota solo ad a b undantiam - rende irrilevante anche l’argomento finale svolto nella riproduzione del motivo di appello, ancorché non fatto oggetto di specifica argomentazione, cioè l’assenza di prova che il bene non sia stato rinvenuto nella massa/inventario fallimentare di Euroinerti. Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.24 L. Fallimentare “laddove la Corte di merito ha dichiarato inammissibili le domande svolte dalla Finlay Italiana S.a.s. nei confronti del Fallimento Euroinerti S.r.l.”; nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi “sulla domanda, svolta in via principale, di condanna del Fallimento a rispondere di ogni domanda attrice”.

Il Collegio rileva che già l’intestazione del motivo evidenzia una palese contraddizione, giacché per un verso si addebita alla corte di merito di avere dichiarato inammissibili le domande svolte dalla ricorrente contro la Curatela, per altro verso si lamenta si lamenta un’omessa pronuncia su una domanda che si dice proposta in via principale. La lettura dell’illustrazione, peraltro, evidenzia che parte ricorrente si duole in realtà che la corte siciliana non si sarebbe pronunciata su tutte le domande svolte dalla conchiudente , in quanto avrebbe pronunciato sulle sole domande subordinate svolte dalla Finlay Italian s.a.s. nei confronti del Fallimento Euroinerti s.r.l. ovvero quelle con le quali la Finlay Italiana s.a.s. ha chiesto di essere rilevata e/o manlevata e/o garantita e/o tenuta indenne (pag. 13 del ricorso).

Nella successiva esposizione si riferiscono le conclusioni dell’atto di appello (sempre a pag.

13) e si riproduce il quinto motivo di appello e, quindi, si assume che in via principale era stata chiesta che il Fallimento Emoineti s.r.l. rispondesse di ogni domanda svolta dalla Eurosud, ergo anche della mera domanda di accertamento di una condotta responsabile per l’omessa custodia del bene . Ebbene, questa deduzione, che si legge a pag. 16 del ricorso e viene poi ripetuta immediatamente di seguito in carattere sottolineato, non trova alcuna rispondenza proprio nelle conclusioni dell’atto di appello riprodotte a pagina 13, dato che ivi si parla di dichiarare tenuto e condannare la terza chiamata Euroinerti S.r.l. […] a rispondere in via principale di ogni domanda attrice .

E’ palese che non si tratta di mera domanda di accertamento. Tanto basta per evidenziare l’infondatezza del motivo secondo la stessa mera lettura della sua illustrazione. Ma v’è di più: nell’incipit dell’illustrazione del motivo parte ricorrente espressamente dichiara di riprodurre la motivazione cui dovrebbe riferirsi la critica svolta nel motivo. Senonché, procedendo al confronto con la sentenza, la riproduzione risulta parziale, omettendo del tutto le prime cinque righe della pagina 7, intermedie fra le due parti riprodotte. Tanto rende il motivo anche per ciò solo inidoneo a svolgere critica alla motivazione.

Per mera completezza, si rileva, altresì, che si richiama un precedente di questa Corte concernente un’ipotesi di azione attiva spettante al fallitoe dunque irrilevante. Mette conto di rilevare, invece, che Perazioni che derivano dal fallimento, a norma dell'art. 24 della cosiddetta legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), debbono intendersi - con principio estensibile anche alla procedura di amministrazione straordinaria (attesane la indiscutibile omogeneità di "ratio" sotto il profilo della tutela della "par condicio") - non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Cass. n. 20350 del 2005).

E’ palese – e lo si nota sempre per completezza - che la stessa prospettazione che l’ipotetica azione di mero accertamento della responsabilità della Euroinerti verso Eurosud, risolvendosi nell’accertamento di un credito vero la massa, non poteva sfuggire alla nota vis actractiva. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce exart. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2059 c.c. e del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e 92 co. 2 c.p.c., “laddove, pur sostanzialmente accogliendo il terzo motivo di appello e disponendo la CTU di stima del macchinario (anche in accoglimento del secondo motivo di appello) sul quantum ha poi erroneamente confermato la sentenza di primo grado pur essendo emerso un danno inferiore da quello quantificato dal Giudice di prime cure ed ha così condannato la Finlay Italiana S.a.s. al pagamento integrale delle spese di lite”.

Il motivo è inammissibile , perché ragiona di un parziale accoglimento dell’appello che non trova riscontro alcuno nella motivazione e nel dispositivo. Là dove sostiene che a torto il giudice di appello avrebbe omesso di riformare la sentenza dando rilievo al fatto che la c.t.u. esperita in appello aveva indicato un valore da intendersi comprensivo di i.v.a., mentre quello indicato dal primo giudice sarebbe stat o riconosciuto al netto di i.v.a., il motivo prospetta una tesi assurda: ciò, perché – in disparte che non si precisa in alcun modo il tenore della decisione del primo giudice là dove riconobbe l’importo risarcitorio di € 120.000,00, al fine di consentire se lo riconobbe al netto di i.v.a.

– il riconoscimento dello stesso importo in appello al lordo di i.v.a. non avrebbe nella sostanza inciso sull’ammontare della condanna, sì da comportare una riforma della sentenza di primo grado, tanto più che nemmeno si riferisce che l’appello aveva attinto la problematica dell’i.v.a. In ogni caso, si ricorda che, se anche nella sostanza l’appello in parte qua fosse stato accolto, sì da dare luogo al presupposto per l’esercizio di un potere di compensazione delle spese anche solo parziale a beneficio della qui ricorrente, l’omissione del suo esercizio non sarebbe stata censurabile (si veda il consolidato principio di diritto di cui a Cass., Sez.

Un., n. 14989 del 2005). Il ricorso è conclusivamente rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, stante la mancanza di svolgimento di difese da parte degli intiamati.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari