Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21684/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper I.N.P.S. constitution and late opposition filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21684/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the I.N.P.S. was improperly constituted without a formal counter-petition and the opposition to the seizure was filed too late. The appellant argued against the seizure of Publiroma Ical s.r.l., but the lower court had already rejected the opposition due to procedural delays. The Court ruled that the lack of a proper counter-petition and the expiration of the opposition deadline rendered the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the respondent fails to file a counter-petition within the prescribed time or if the opposition to enforcement acts is filed after the statutory deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal improper party constitution late opposition filing counter-petition requirement enforcement seizure procedura di rivendicazione nel pignoramento opposizione tardiva avviso di pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, para. 1, no. 4 c.p.c.
149, applicabili ratione temporis, e comunque tardivamente; per consolidato indirizzo di questa Corte, «la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell’art. 366, primo comma, num.
Art. 370, para. 2 c.p.c.
(richiamato dall’art. 370, comma secondo, stesso codice), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’ infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente» (ex multis, da ultimo, Cass.
Art. 617 c.p.c.
Rilevato che la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile per tardività la opposizione - dal giudice qualificata agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod.
Art. 13, para. 1-quater, D.P.R. 30/05/2002, n. 115
7025; Cass.13/11/2018, n.
art. 617 cod. proc. civ
Rilevato che la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile per tardività la opposizione - dal giudice qualificata agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.
art. 370 cod. proc. civ
(richiamato dall’art. 370, comma secondo, stesso codice), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’ infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente» (ex multis, da ultimo, Cass.
artt. 139 cod. proc. civ
art. 24 Cost
13312; Cass.24/04/2018, n.
art. 112 cod. proc. civ
Raffaele Rossi -) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione del principio di cui all’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 09/02/2023, n. 4049
370, comma secondo, stesso codice), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’ infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente» (ex multis, da ultimo, Cass. 09/02/2023, n. 4049;
Cass. 17/11/2021, n. 34791
Cass. 17/11/2021, n. 34791; Cass.
Cass. 16/06/2021, n. 17030
34791; Cass. 16/06/2021, n. 17030); nel caso, in luogo della notifica a parte ricorrente di controricorso (e del successivo deposito dello stesso nel fascicolo), l’intimato I.N.P.S., quando era decorso il termine per il compimento delle descritte attività di cui all’art.
Cass. 27/12/2019, n. 34469
Cass. 18/03/2022, n. 8950
Cass. 26/04/2022, n. 13024
civ., quest’ultima concernendo unicamente la prospettazione di un «fatto» nell’accezione fenomenica, ovvero di concreto accadimento di vita (con esclusione, quindi, di questioni o argomentazioni difensive, elementi istruttori o risultanze probatorie: ex plurimis, Cass. 26/04/2022, n. 13024;
Cass. 22/03/2010, n. 6826
Cass. 19/05/2022, n. 16236
602 del 1973 e, quindi, litisconsorte necessario nei giudizi oppositivi in seno alla stessa celebrati (Cass. 19/05/2022, n. 16236; Cass.
Cass. 30/12/2023, n. 36568
16236; Cass. 30/12/2023, n. 36568); il ricorso è inammissibile; non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante la inammissibilità della costituzione dell’I.N.P.S.
Cass. 20/02/2020, n. 4315
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18698/2022R.G. proposto da AMBROGLINI ANNUNZIATA, rappresentata e difesa dell’Avv. Francesco Oliva –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE I.N.P.S. -intimati - Avverso la sentenza n. 10549 /202 2 del TRIBUNALE DI ROMA , depositata il giorno 27giugno 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 24 aprile 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile per tardività la opposizione - dal giudice qualificata agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.

–spiegata da Annunziata Ambroglini OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 18698/2022 Cons. est. Raffaele Rossi avverso il pignoramento presso terzi in suo danno eseguito, ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall’Agenzia delle Entrate Riscossione presso il terzo pignorato Publiroma Ical s.r.l. per il recupero di un credito, portato da plurime cartelle di pagamento, nella titolarità dell’Istituto nazionale della previdenza sociale; ricorre per cassazione Annunziata Ambroglini, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria depositata in corso di causa; non depositano controricorso le parti intimate, in epigrafe indicate; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che preliminarmente, è inammissibile la costituzione nel presente giudizio dell’I.N.P.S., siccome avvenuta in forme irrituali, diverse dalle modalità ad hoc previste dal codice in forza delle disposizioni anteriori alla novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabili ratione temporis, e comunque tardivamente; per consolidato indirizzo di questa Corte, «la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 370, comma secondo, stesso codice), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’ infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente» (ex multis, da ultimo, Cass. 09/02/2023, n. 4049;

Cass. 17/11/2021, n. 34791; Cass. 16/06/2021, n. 17030); nel caso, in luogo della notifica a parte ricorrente di controricorso (e del successivo deposito dello stesso nel fascicolo), l’intimato I.N.P.S., quando era decorso il termine per il compimento delle descritte attività di cui all’art. 370 cod. proc. civ., ha depositato (in data 13 luglio 2023) unicamente un atto intestato «procura speciale» r.g. n. 18698/2022 Cons. est. Raffaele Rossi con cui ha nominato propri difensori da cui essere rappresentato ne l giudizio di legittimità introdotto dalla ricorrente; la palmare difformità dalle prescrizioni, anche temporali, previste per la costituzione nel giudizio di legittimità della parte in esso evocata -poste a presidio della corretta instaurazione del contraddittorio, della esplicazione delle facoltà difensive del ricorrente e dei poteri di valutazione della Corte –giustifica l’inammissibilità della così esplicata costituzione dell’I.N.P.S.; ancora in via preliminare, la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida, prescindendosi dalla questione, pure astrattamente rilevabile d’ufficio, relativa alla regolarità formale della copia della sentenza in atti, che è priva di numero di identificazione e di data di pubblicazione, sulla quale questa Corte si è di recente pronunciata con diversi provvedimenti (per tutte:

Cass. 24/02/2023, n. 5771; Cass. 24/03/2023, n. 8535; Cass. 14/09/2023 , n. 26597 ), concludendo nel senso dell’improcedibilità, non potendosi ritenere che detto orientamento abbia acquisito adeguata e definitiva stabilità: tanto che sulla questione è stata disposta la trattazione in pubblica udienza (Cass.01/02/2024, n. 3036 ; Cass. 05/02/2024, n. 3277) ; con le doglianze esposte in ricorso, parte ricorrente denuncia: -) violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., per avere il giudice territoriale qualificato i motivi di opposizione unicamente sub specie di opposizione agli atti esecutivi e non già anche di opposizione all’esecuzione,«stante l’opposizione vertente sia su vizi formali dell’atto di pignoramento che su nullità per mancata notifica degli atti presupposti» (primo motivo); -) violazione degli artt. 139 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost. per avere il Tribunale di Roma «ritenuto legittimo l’atto di pignoramento notificato dall’ente riscossore nonostante la mancata ovvero errata ovvero irregolare notifica degli atti presupposti» (secondo motivo); r.g. n. 18698/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi -) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Roma mancato di pronunciare «sulla mancata ovvero errata ovvero irregolare notifica degli atti presupposti all’atto di pignoramento» (terzo motivo); il ricorso è inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dalgiudice di merito; al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/02/2023, n. 3836;

Cass. 08/03/2022, n. r.g. n. 18698/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926); tanto nella premessa narrativa quanto nella parte dedicata ai singoli motivi, il ricorso in scrutinio risulta mancante di una adeguata (o comunque sufficiente) illustrazione delle ragioni addottea suffragio della opposizione avverso il pignoramento in questione, della domanda (o delle domande) ivi formulata (o formulate)nonché delle conclusioni rassegnate, elementi da riferire all’originario ricorso in opposizione diretto al giudice dell’esecuzione ed ai motivi lì dispiegati, i quali soli definiscono il thema decidendum della controversia oppositiva , per essere in tale giudizio (avente natura eterodeterminata) preclusi motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con l’atto introduttivo della fase sommaria da ultimo, Cass. 10/11/2023, n. 31363;

Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass.09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass.28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541). con il richiamo, frammentario e parziale, agli atti processuali, parte ricorrente offre soltanto disorganici ed incompleti cenni agli elementi conformativi dell’azione intentata avverso l’espropriazione forzata a mezzo ruolo in suo danno intentata, inidonei a consentire a questa Corte una adeguata (o quanto meno sufficiente) comprensione circa il thema decidendum della controversia e, quindi, a poter vagliare la fondatezza dei motivi di impugnazione di legittimità; a ciò aggiungasi, quale ulteriore ragione di inammissibilità relativa specificamente al secondo motivo,la mancata riproduzione, nemmeno per stralci o nelle parti essenziali e d’interesse, dei documenti da cui desumere le modalità di esecuzione delle notificazioni asseritamente r.g. n. 18698/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi viziate da nullità nonché delle relazioni documentative delle stesse, in chiara inosservanza dell’ulteriore requisito, sempre prescritto a pena di inammissibilità (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.), della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda: per radicato convincimento del giudice della nomofilachia, sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità(ex plurimis, Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950); da ultimo,si rileva la inammissibilità del terzo motivo , concernente l’omesso esame della regolarità delle notifiche degli atti prodromici al pignoramento: per un verso, la doglianza esula dalla fattispecie regolata dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., quest’ultima concernendo unicamente la prospettazione di un «fatto» nell’accezione fenomenica, ovvero di concreto accadimento di vita (con esclusione, quindi, di questioni o argomentazioni difensive, elementi istruttori o risultanze probatorie: ex plurimis, Cass. 26/04/2022, n. 13024;

Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 08/11/2019, n. 28887); d’altro canto, lo scrutinio delle asserite invalidità delle notificazioni degli atti prodromici, seppur inastratta ipotesi oggetto e thema decidendum dell’interposta opposizione, era precluso al giudice di merito dalla tardiva attivazione del rimedio exart. 617 cod. proc. civ.; le peculiari ragioni di inammissibilità del ricorso appena esposte, che impediscono perfino di prendere adeguata cognizionedella vicenda r.g. n. 18698/2022 Cons. est. Raffaele Rossi processuale, esimono, in ossequio al principio della durata ragionevole del processo(sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, seguita dalla conforme giurisprudenza successiva di legittimità), dal disporre ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi della s.r.l. Publiroma Ical, terzo pignorato nella espropriazione ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e, quindi, litisconsorte necessario nei giudizi oppositivi in seno alla stessa celebrati (Cass. 19/05/2022, n. 16236; Cass. 30/12/2023, n. 36568); il ricorso è inammissibile; non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante la inammissibilità della costituzione dell’I.N.P.S. e la indefensio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, co. 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del co. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ric orrente dell’ulteriore importo a titolo di contri