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Ordinanza — n. 21612/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection notice opposition due to lack of standing for prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21612/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Fabrizia Grassi's appeal against a lower court ruling that dismissed her opposition to tax collection notices. Grassi argued the lower court failed to verify document authenticity and ignored prescription defenses, but the court found no standing for such arguments. The court held that opposing tax notices via prescription is inadmissible when no execution has occurred, rendering the entire action unacceptably formulated.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: An opposition to tax collection notices known via role extract is admissible only for omitted or invalid notification, not for subsequent extinction claims like prescription, as no standing exists to assert negative certainty without executed action.

Parole chiave

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tax collection notices prescription defense standing to sue role extract notification execution proceedings Cassation dismissal interest to act fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 2702 cod. civ.
violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt.
Art. 214 cod. proc. civ.
Art. 215 cod. proc. civ.
Art. 216 cod. proc. civ.
Art. 372 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto 1.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
22946; Cass. 13/10/2016, n.
art. 2702 cod. civ
violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ.
art. 2944 cod. civ
violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ., per aver considerato le domande di adesione alla definizione agevolata atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione; 1.7.
art. 615 cod. proc. civ
violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ., asseritamente ravvisata nell’aver denegato l’«interesse della ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti facendo valere la prescrizione e l’inesistenza del credito»; 1.8.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/03/2022, n. 7353
Cass. 10/11/2016, n. 22946
Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass.
Cass. 13/10/2016, n. 20618
22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618); in definitiva, difettando una condizione dell’azione, l’opposizione non avrebbe potuto essere proposta: così integrata ed emendata la motivazione, la gravata pronuncia merita conferma, risultando conforme a diritto il suo dispositivo; r.g.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19275/2022R.G. proposto da GRASSI FABRIZIA, rappresentatae difesa dall’Avv. G iorgi o Tedesco –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE COMUNE DI LUCCA PREFETTURA DI LUCCA –intimati – avverso lasentenza n. 483 /202 2 del TRIBUNALE DI LUCCA , d epositata il giorno 12 maggio2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 9 giugno 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che 1. Fabrizia Grassi propose innanzi il giudice di pace di Lucca opposizione avverso plurime cartell e di pagamento, causalmente OPPOSIZIONE A CARTELLE DI PAGAMENTO CONOSCIUTE A MEZZO ESTRATTO DI RUOLO r.g. n. 19275/2022 Cons. est. Raffaele Rossi riferite a crediti di natura tributaria e non tributaria, asseritamente conosciuta mediante estrattidi ruolo motu proprio acquisiti;

2. a suffragio dell’azione, dedusse l’omessa notifica dellecartelle e l’estinzione deicrediti per decorso del termine di prescrizione ;

3. all’esito del giudizio di primo grado -svolto in contraddittorio con gli enti creditorie con l’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione - l’adito Giudice di pace declinò la propria giurisdizione in ordine ad una cartella per crediti tributari e accolse l’opposizione per le residue cartelle, ravvisando maturata la prescrizione delle pretese;

4. in accoglimento dell’appello dell’agente della riscossione, la decisione in epigrafe indicata rigettò la domanda dell’opponente;

5. ricorre per cassazione Fabrizia Grassi, per otto motivi, illustrati da memoria;

6. non svolgono difese nel giudizio di legittimità le parti intimate, in epigrafe singolarmente indicate;

7. il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto 1. con gli otto motivi a sostegno dell’impugnazione di legittimità, parte ricorrente deduce: 1.1. violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ., in relazione al tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica, criticando il giudice territoriale per non aver verificato l’autenticità delle sottoscrizioni contestate; 1.2. omessa pronuncia in ordine al disconoscimento ex artt. 214 , 215, 216 cod. proc. civ. avente ad oggetto l’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni apposte sui referti di notifica e sull’avviso di ricevimento, prodotti in fotocopia dall’agente della riscossione ed al mancatoprocedimento di verificazione ad istanza dell’agente; r.g. n. 19275/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi 1.3. omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al disconoscimento ex artt. 214 , 215 e 216 cod. proc. civ. dell’autenticità delle sottoscrizioni ap poste sull’avviso di ricevimento e sui referti di notifica prodotti in copia dall’agente della riscossionee al mancato procedimento di verificazione ad istanza dell’agente; 1.4. violazione e falsa applicazione dell’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. e dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la sentenza ritenuto regolare la notificazionedella cartella di pagamento n. 06222001500049993323, effettuata, tramite messo notificatore e con le modalità della c.d. irreperibilità relativa , pur in assenza della produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; 1.5. nullità della sentenza per avere il Tribunale erroneamente ravvisato vizio di ultrapetizione nella sentenza di prime cure; 1.6. violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ., per aver considerato le domande di adesione alla definizione agevolata atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione; 1.7. violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ., asseritamente ravvisata nell’aver denegato l’«interesse della ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti facendo valere la prescrizione e l’inesistenza del credito»; 1.8. nullità della sentenza per motivazione soltanto apparente della decisione impugnata, dacché integrata unicamente dalla integrale riproduzione dell’atto di appello proposto dall’agente della riscossione; 2.

è preliminare (e, per quanto si dirà, assorbente) lo scrutinio del settimo motivo; il giudice territoriale, premesso che l’impugnazione dell’estratto di ruolo (rectius, della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo) è r.g. n. 19275/2022 Cons. est. Raffaele Rossi ammissibile «con esclusivo riferimento ai casi in cui l’estratto costituisca il primo atto con il quale il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa creditoria», ha rilevato, nella vicenda, la regolare notificazione delle cartelle oggetto di opposizione (nonché di una intimazione di pagamentoad esse successiva); l’argomentazione testé riassunta resiste alle censure illustrate nel ricorso introduttivo, pur occorrendo alcune puntualizzazioni rispetto al ragionamento sviluppato nella gravata sentenza; dirimente, al riguardo, si profila il principio di diritto enunciato, in funzione dichiaratamente nomofilattica, da Cass., Sez.

U, 06/09/2022, n. 26283, secondo cui «in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata»; il trascritto dictum è il portato di un percorso argomentativo così, nelle sue articolazioni essenziali, sintetizzabile: -)l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (ivi comprese le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; -)l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione; -) la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza r.g. n. 19275/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi dell’interesse ad agire: in particolare, «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione exart. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio»; nella specie, parte ricorrente, originaria opponente, non ha dimostrato (invero, nemmeno allegato) la sussistenza di un interesse di tal fatta, né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede, non avendo dedotto alcunché sul punto; un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del creditoportato dalle cartell e : c ome questa Corte ha già reiteratamente precisato , ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass. 07/03/2022, n. 7353;

Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618); in definitiva, difettando una condizione dell’azione, l’opposizione non avrebbe potuto essere proposta: così integrata ed emendata la motivazione, la gravata pronuncia merita conferma, risultando conforme a diritto il suo dispositivo; r.g. n. 19275/2022 Cons. est. Raffaele Rossi le esposte considerazioni evidenziano l’irrilevanza delle questioni afferenti la regolarità delle notificazioni delle cartelle e l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, oggetto, sotto differenti angolature prospettiche, dei residui motivi di ricorso, i quali, pertanto, sono assorbiti dal preliminare rilievo di radicale inammissibilità dell’azione; il ricorso è rigettato; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi le parti intimate svolto difese; atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove