Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Giuseppe Accardo, did not act to contest the proposed termination of the proceedings, while the respondents, the Orombelli and Boniello families, argued for the dismissal based on this statutory silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15875/2022 R.G. proposto da : ACCARDO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell’avvocato MARCONE CLAUDIO (MRCCLD71M12G491L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro OROMBELLI GIOVANNA, OROMBELLI ANGELA VITTORIA, OROMBELLI CAMILLA, OROMBELLI FRANCESCO, OROMBELLI MARIA, OROMBELLI CAROLA GIOVANNA, BONIELLO MATILDE, BONIELLO ANNA, DELL'ORTO MARGHERITA, STEINMANN LORENZO, STEINMANN GILBERTO ERMANNO LUCIANO, STEINMANN OROMBELLI MARCO GLLBERTO, elettivamente domiciliati in MILANO VIA RUGABELLA 17 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato BARILLI ENRICO GIANFRANCO (BRLNRC57S18F205P) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARILLI ENRICO GIANFRANCO (BRLNRC57S18F205P) -controricorrenti- nonchécontro OROMBELLI MARIA LUDOVICA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.3471/2021depositata il 16/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 14/07/20