Cassation court allows appeal by tax agency because notification was sent to a distinct legal entity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lower court's dismissal of the appeal inadmissible due to a procedural error regarding the service of notice. The tax agency argued that the appeal was timely because the notice was sent to the Provincial Direction of the Revenue Agency, a separate legal entity from the Debt Collection Agency. The court agreed, ruling that the appeal was not late since the notice did not reach the specific defendant, thus overturning the dismissal and remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, para. 1 c.p.c.; Art. 1, para. 3 D.L. 193/2016: The appeal period does not begin to run against a party if the judgment is formally notified to a distinct legal entity possessing its own personality, even if that entity is operationally linked to the defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27930/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro GALARDO MAURIZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA –intimati – Avverso la sentenza n. 5681/2022della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 19 settembre2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 0 luglio 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria, l’Agenzia delle Entrate Riscossione promosse in danno di Maurizio OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 27930/2022 Cons. est.
Raffaele Rossi Galardo, ai sensi dell’art. 72-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, procedura di espropriazione di crediti presso ilterzo pignorat o Azienda Sanitaria Locale di Latina; avverso detto pignoramento , l’esecutat o pro po se opposizione alla esecuzione, adducendo plurime ragioni di contestazione; all’esito del giudizio di prime cure l’adito Tribunale di Latina accolse parzialmente l’opposizione in relazione solo ad alcuni crediti azionati; la decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello dispiegatodall’agente della riscossione; ricorre per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione, affidandosi ad un unico motivo; non svolgono difese in questo grado di giudizio Maurizio Galardo e Azienda Sanitaria Locale di Latina; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che l’unico motivodenuncia nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 325, primo comma, cod. proc. civ., all’art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)ed agli artt. 57,62 e 64 del d.lgs. 30 luglio1999, n. 300; la ricorrente, nel rivolgere censura alla dichiarata inammissibilità dell’appello, imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto operante il termine c.d. breve per l’impugnazione dal giorno della notifica della sentenza di primo grado effettuata all’Agenzia delle Entrate, ovvero ad un soggetto diverso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione; il motivo è manifestamente fondato; la sentenza impugnata ha considerato tardivo l’appello dacché proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della pronuncia di prime cure ritenuta come avvenuta il 29 novembre 2019; r.g. n. 27930/2022 Cons. est.
Raffaele Rossi tuttavia, come evincesi dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC di spedizione dell’atto integralmente fotoriprodotta nel corpo del ricorso introduttivo, la notifica ora richiamata è stata eseguita (ad un indirizzo PEC e quindi) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-direzione provinciale di Latina, soggetto estraneo alla controversia ed in iure distinto dall’Agenzia delle Entrate riscossione, la quale costituisce, per definizione positiva offerta dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, un ente pubblico economico, strumentale e sottoposto all’indirizzo operativo ed al controllo della Agenzia delle Entrate ma dotato di personalità giuridica propria ed autonoma; si appalesa chiaro allora l’errore in cui è incorsa la Corte romana, con il reputare detta notifica idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325, primo comma, cod. proc. civ. per un soggetto non destinatario della notifica stessa; in accoglimento del ricorso, la gravata sentenza va dunque cassata, con rinvio, per nuovo esame della controversia, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì demandata la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità; p. q. m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvi a al la Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso i